Pagamento del coobbligato e cessazione della materia del contendere nel giudizio del condebitore (Cass. civ. Sez. 5 n. 9155 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il pagamento dell’imposta effettuato da uno dei coobbligati solidali definisce il rapporto tributario, estinguendo l’obbligazione anche nei confronti del condebitore non adempiente, ai sensi degli artt. 1292 c.c. e 57 del d.P.R. n. 131/1986. Tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio proposto dal condebitore contro l’amministrazione finanziaria, restando impregiudicata la facoltà di quest’ultimo di far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato che ha versato l’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro in misura proporzionale in relazione a una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato una banca al pagamento di una somma a seguito della rideterminazione del saldo di un conto corrente e di due contratti di finanziamento. La società contribuente proponeva ricorso, rigettato in primo grado e poi in appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte confermava la decisione, ritenendo inesistente la notifica del ricorso introduttivo, redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato via PEC, per assenza di firma digitale. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, sebbene le censure della ricorrente in merito alla valutazione della firma digitale siano fondate, il ricorso va dichiarato inammissibile per un motivo pregiudiziale. Viene ritenuta pacifica la circostanza del pagamento dell’imposta da parte del coobbligato solidale. Richiamando il principio di cui all’art. 1292 c.c., la Corte afferma che l’adempimento di uno dei condebitori libera anche gli altri, poiché unica è la prestazione dovuta e il pagamento incide oggettivamente sull’obbligazione.
Il pagamento integrale dell’imposta da parte del coobbligato definisce il rapporto con l’ente impositore, estinguendo il debito tributario nei confronti di tutti i condebitori. Di conseguenza, viene meno la materia del contendere nel giudizio promosso dal condebitore non adempiente contro il fisco. La Corte precisa che non rileva l’eventuale interesse del condebitore a ottenere una pronuncia favorevole da far valere in un futuro giudizio di rivalsa, trattandosi di un interesse solo potenziale, che non attiene al rapporto con l’amministrazione finanziaria ma a una vicenda privatistica tra coobbligati.
La Suprema Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui la solidarietà passiva consente al creditore di rivolgersi a ciascuno dei debitori e il debitore escusso ha regresso verso gli altri per il recupero della parte dovuta. Sarà in quella sede, di natura civilistica, che il condebitore non adempiente potrà far valere le proprie eccezioni, anche opponendosi all’azione di rivalsa. La Corte dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso, non essendovi ragione di liquidare le spese, e dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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