Il legame familiare tra soci non basta a configurare il collegamento societario e il gruppo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9260 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359, terzo comma, cod. civ., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra, che non può desumersi solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti soci di società diverse. La relazione di collegamento opera a livello assembleare ed è unilaterale; il suo accertamento non fa presumere, ai sensi dell’art. 2497-sexies cod. civ., l’esistenza di un gruppo societario, che richiede invece la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, mediante la dimostrazione di precisi e individuati atti di indirizzo della gestione delle consociate. Le movimentazioni finanziarie infragruppo sono escluse dal reddito imponibile solo in presenza dell’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e 118 t.u.i.r.; la doppia imposizione vietata dall’art. 163 t.u.i.r. ricorre esclusivamente in caso di doppia imposizione giuridica sul medesimo presupposto, non quando il prelievo attinge soggetti diversi sulla base di titoli diversi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, ritenuta l’inattendibilità delle scritture contabili, accertava maggiori ricavi a carico di una società immobiliare per l’anno di imposta 2011, corrispondenti ai versamenti effettuati a suo favore da altre due società riferibili a soci legati tra loro da vincoli di parentela. La società impugnava l’avviso e, dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo sussistente il collegamento societario in virtù del solo legame familiare e dichiarando le movimentazioni infragruppo fiscalmente neutre.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ravvisando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 cod. civ., dell’art. 118 t.u.i.r. e dell’art. 26 del d.lgs. n. 126/2017. Sul primo profilo, ha chiarito che l’influenza notevole, che connota il collegamento societario, è un’incidenza di grado minore rispetto all’influenza dominante propria del controllo e può esplicarsi di diritto (partecipazione qualificata) o di fatto (dipendenza economica o tecnologica). Il collegamento esterno è una situazione di fatto da accertare caso per caso: il rapporto di parentela tra i soci di società diverse può esserne un elemento, ma non è sufficiente, occorrendo la verifica che le dinamiche familiari si siano concretamente tradotte in un’influenza effettiva di una determinata società sulle decisioni assembleari dell’altra.
La Corte ha inoltre precisato che il collegamento societario, operando a livello assembleare, non comporta la presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, essenza del gruppo, la cui dimostrazione richiede la prova rigorosa di atti di indirizzo gestorio. Ha così distinto il precedente richiamato dalla CTR, in cui il legame familiare si accompagnava a una compartecipazione azionaria qualificata, situazione non ricorrente nel caso di specie, dove non era stato neppure individuato l’ente dominante.
Sul secondo profilo, la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo alla disciplina delle movimentazioni infragruppo, poiché l’art. 118, comma 4, t.u.i.r. esclude dalla base imponibile le somme percepite o versate tra società in contropartita di vantaggi fiscali solo nell’ipotesi in cui le società abbiano optato per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 t.u.i.r. Nella specie, le società non erano in rapporto di controllo e non avevano esercitato l’opzione. Infine, la Corte ha escluso la doppia imposizione, ravvisabile solo quando la stessa imposta è applicata più volte sul medesimo presupposto, nei confronti dello stesso o di soggetti diversi, e non quando, come nel caso di specie, l’imposizione attinge soggetti diversi sulla base di titoli diversi.
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Nota della Redazione
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