Il credito prededucibile del professionista non è un’uscita di carattere generale imputabile alla massa dei beni ipotecati (Cass. civ. Sez. 1 n. 9610 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riparto dell’attivo, il credito prededucibile del professionista che ha assistito il debitore nella predisposizione e presentazione della domanda di concordato preventivo non rientra tra le uscite di carattere specifico né tra quelle di carattere generale imputabili alla massa attiva ricavata dalla liquidazione del bene immobile gravato da ipoteca, ai sensi dell’art. 111-ter, comma 3, l. fall.. Tale credito, infatti, non costituisce un costo funzionale alla conservazione, amministrazione e liquidazione del singolo bene oggetto di prelazione, né una spesa sostenuta nell’interesse di tutti i creditori della procedura. Ne consegue che il credito del professionista, ancorché prededucibile, non può essere soddisfatto sul ricavato della vendita del bene ipotecato, il quale è destinato, per la parte residua dopo la deduzione delle uscite specifiche e della quota proporzionale di quelle generali, esclusivamente ai creditori garantiti.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza rigettava il reclamo proposto da un avvocato avverso il decreto del Giudice Delegato che aveva confermato il progetto di riparto parziale della società in concordato preventivo, predisposto dal commissario liquidatore. Il progetto prevedeva il parziale pagamento del credito di natura prededucibile vantato dal professionista per l’attività di assistenza e predisposizione del piano concordatario, escludendone però la soddisfazione dal ricavato della vendita dell’immobile ipotecato a favore della banca cessionaria. Il collegio, condividendo la valutazione del Giudice Delegato, riteneva che il credito professionale non potesse essere assimilato a un costo della gestione della procedura e, pertanto, non potesse trovare capienza nella massa attiva risultante dalla liquidazione del bene gravato da ipoteca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso in quanto connessi, ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del controricorso per intervenuta decadenza. Il termine di cui all’art. 370 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis, risultava scaduto, essendo il controricorso stato depositato dopo la scadenza del termine. Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema di riparto di cui agli artt. 111, 111-bis e 111-ter l. fall. richiamando il proprio precedente (Cass. 18882/2022, cui ha fatto seguito Cass. 34441/2023), secondo cui l’art. 111-ter, comma 3, l. fall. non ha natura meramente contabile, ma compone l’apparente antinomia tra le predette disposizioni, regolando il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione. La norma individua la “parte” destinata in via esclusiva ai creditori garantiti, sottratta ai prededucibili, nel netto distribuibile, ottenuto sottraendo dalla singola massa attiva i costi specifici e una quota parte delle spese generali.
Tali regole di distribuzione valgono anche per il riparto predisposto dal liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni. La Corte ha pertanto ritenuto corretta la decisione del Tribunale che non aveva qualificato il credito del professionista, incaricato di assistere il debitore nell’accesso alla procedura, come uscita di carattere generale o specifico imputabile alla massa dei beni ipotecati, ai sensi dell’art. 111-ter, comma 3, l. fall.. Il credito in questione, infatti, non è riferibile alla conservazione o liquidazione del singolo bene oggetto di prelazione, né può considerarsi sostenuto nell’interesse di tutti i creditori, atteso che l’attività di assistenza alla predisposizione del piano è funzionale all’interesse del solo debitore. Il ricorso è stato rigettato, con declaratoria di inammissibilità del controricorso.
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Nota della Redazione
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