La rimessione al primo giudice ha carattere tassativo e l’estinzione dichiarata con sentenza non vi rientra (Cass. civ. Sez. 5 n. 10211 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, le ipotesi di rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/92 hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. L’ipotesi di cui alla lett. c) della medesima disposizione, relativa alla declaratoria di estinzione del processo, è circoscritta all’estinzione dichiarata in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale e non si applica all’estinzione pronunciata con sentenza. Il contribuente dichiarato fallito, al quale sia stato notificato un atto impositivo i cui presupposti si siano formati prima del fallimento, conserva la legittimazione straordinaria a impugnarlo esclusivamente ove il curatore si sia astenuto dall’impugnazione assumendo un comportamento di pura inerzia; la relativa insussistenza determina un vizio di capacità processuale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori ricavi. Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del contribuente, la società era stata dichiarata fallita. La commissione tributaria provinciale, rilevato che il curatore aveva omesso di promuovere il giudizio non per inerzia ma per una scelta di convenienza per la massa dei creditori, aveva dichiarato l’estinzione del processo per difetto di legittimazione ad agire dell’ex rappresentante legale.
La società, in persona dell’ex legale rappresentante, aveva proposto appello e la commissione tributaria regionale, accogliendo il motivo, aveva rimesso la causa al giudice di primo grado, ritenendo che il fallito conservi la legittimazione straordinaria a impugnare gli atti impositivi quando gli organi della procedura siano rimasti inerti. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/92. La ricorrente aveva dedotto che la commissione tributaria regionale aveva erroneamente rinviato la causa al primo giudice, ignorando la natura tassativa delle ipotesi di rimessione, tra le quali non è annoverabile l’estinzione del processo per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
La Corte ha chiarito che le cause di rimessione della lite al primo giudice, elencate dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/92, sono tassative e non ammettono interpretazioni analogiche o estensive. In particolare, la fattispecie di cui alla lett. c), concernente l’estinzione dichiarata in sede di reclamo, non può essere applicata al diverso caso in cui l’estinzione sia stata pronunciata con sentenza dal collegio di primo grado. In quest’ultima ipotesi, ha precisato la Corte, non si verifica alcun salto di grado, essendo stata la causa trattata e decisa dal giudice di primo grado.
Al di fuori delle ipotesi tassative di rimessione, la commissione tributaria regionale, quale giudice di appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di un mezzo di gravame a carattere sostitutivo. A tal fine, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il principio del doppio grado di giurisdizione non trova garanzia costituzionale e postula soltanto che la questione sia stata proposta a due giudici di grado diverso, non che sia decisa da entrambi.
Quanto alla posizione del contribuente fallito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, in base al quale il fallito conserva la capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, i cui presupposti si siano formati prima del fallimento, solo se il curatore abbia tenuto un comportamento di pura e oggettiva inerzia. La mancanza di tale stato di inerzia comporta il difetto di legittimazione del fallito, vizio rilevabile anche d’ufficio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito.
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Nota della Redazione
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