Il termine di notifica della cartella non è differito dalla dichiarazione tardiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10440 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente. La scadenza del termine per la notifica della cartella rimane ancorata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, senza che la trasmissione oltre il termine ordinario possa spostare il dies a quo. Tale interpretazione, restrittiva dell’operatività del termine decadenziale, trova fondamento nella lettera della norma e in una lettura teleologica e sistematica che privilegia il principio di certezza del diritto.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA, oltre ad altro, per gli anni di imposta 2013 e 2014, a seguito di un controllo automatizzato effettuato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritta la pretesa relativa all’anno 2013, in ragione del tempo trascorso per la notifica della cartella, rigettando il ricorso per l’anno 2014.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva confermato la decisione, ritenendo la cartella legittima nel merito ma invalida per l’anno 2013, essendo decorso il periodo massimo previsto dalla legge. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione al termine di decadenza, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi di ricorso, connessi, affetti da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. In primo luogo, né il giudice di prime cure né quello d’appello avevano statuito in ordine alla individuazione del dies a quo del termine annuale per la rettifica automatizzata, né la sentenza impugnata menzionava l’esistenza di una dichiarazione integrativa, circostanza dedotta per la prima volta dal ricorrente solo in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha esaminato il tenore letterale dell’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, rilevando che la norma non fa menzione di un term ine “mobile” per la notifica della cartella di pagamento. L’interpretazione proposta dall’agente della riscossione, secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione (Modello Unico 2014, trasmesso il 9 gennaio 2015) avrebbe differito il termine di decadenza al 31 dicembre 2018, è stata ritenuta in contrasto con la lettera della disposizione.
Ad avviso della Corte, anche una lettura teleologica e sistematica conduce alle medesime conclusioni. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le pronunce CGUE 28 luglio 2016, C-332/15, Astone e CGUE 21 marzo 2018, C-533/16 Volkswagen) ha delineato un orientamento che, attraverso un’interpretazione restrittiva dell’operatività del termine decadenziale, individua un punto di equilibrio tra principio di certezza del diritto e diritti sostanziali del contribuente. Analoghi orientamenti restrittivi operano con riferimento alle imposte dirette, come ricostruito dalle Sezioni Unite n. 8500 del 2021.
La Corte ha pertanto affermato il principio di diritto secondo cui il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva. Nel caso di specie, essendo il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2013 fissato al 30 aprile 2014, la notifica della cartella intervenuta il 22 gennaio 2018 è da considerarsi tardiva, non valendo la dichiarazione presentata il 9 gennaio 2015 a differire il termine decadenziale al 31 dicembre 2015. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedimento sulle spese in assenza di costituzione dell’intimata.
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Nota della Redazione
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