Disconoscimento della fattura e operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 10580 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che, deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, miri alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In materia di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, il disconoscimento di conformità di una copia all’originale di un documento ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. presuppone l’esistenza di un originale da comparare; la contestazione della sua esistenza non integra gli estremi dello specifico disconoscimento e impone la proposizione della querela di falso. Il disconoscimento non fa comunque venir meno l’efficacia probatoria della copia, la cui conformità può essere accertata aliunde, anche mediante presunzioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2016 nei confronti della società contribuente, che non aveva presentato le dichiarazioni fiscali. La pretesa era fondata sull’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti relative alla fattura emessa dalla società nei confronti della società partecipata al 100%. L’accertamento era stato confermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone e, in appello, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. La società aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per l’asserita integrazione postuma della motivazione dell’accertamento in sede processuale. Il motivo, però, riguardava una questione non trattata nel giudizio di merito: il ricorrente non aveva indicato in quale specifico atto del precedente giudizio la questione fosse stata dedotta.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697, 2727-2729 e 2719 cod. civ., è stato ritenuto infondato e inammissibile. La Corte ha precisato che non si verte in tema di violazione dell’art. 2697 cod. civ., perché il giudice di merito non aveva erroneamente ripartito l’onere della prova. La società mirava, in realtà, a una rivalutazione del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha poi esaminato il profilo del disconoscimento della fattura, rilevando un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento riteneva valido il disconoscimento di conformità anche nella contestazione dell’esistenza stessa dell’originale. Un secondo orientamento, condiviso dal Collegio, richiede che la specificità della contestazione si appunti sul contenuto del documento in copia, presupponendo l’esistenza di un originale da comparare.
La contestazione circa l’inesistenza dell’originale non può fondare la specificità del disconoscimento di conformità richiesta dall’art. 2719 cod. civ.. In tal caso, per espungere dal processo la copia, è necessaria la proposizione della querela di falso. Il giudice può comunque accertare la conformità della copia all’originale anche mediante presunzioni. Nella specie, il doppio conforme accertamento di inesistenza oggettiva delle operazioni non è stato utilmente contrastato dalla società.
Il ricorso è stato quindi rigettato. In ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la società è stata condannata al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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