Azione revocatoria e cessione del credito: il cessionario succede nel processo e l’accertamento della capienza riguarda il patrimonio del singolo debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 10620 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. La valutazione dell’eventus damni, nel caso di azione proposta nei confronti di più coobbligati in solido, deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, atteso che il creditore può richiedere l’intero a ciascuno dei condebitori. Ai fini del requisito soggettivo della scientia damni, è necessaria la conoscenza effettiva del pregiudizio da parte del debitore, non essendo sufficiente la mera prevedibilità del danno né potendosi fondare la prova della consapevolezza sulla non scusabilità dell’errore giuridico.
Il Fatto
Due soggetti, soci e fideiussori di altrettante società, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale avevano fatto confluire alcuni beni immobili. La banca creditrice, ottenuti due decreti ingiuntivi per lo scoperto di conto corrente di una delle società, aveva proposto azione revocatoria avverso la costituzione del fondo. Nel corso del giudizio, il credito era stato ceduto a una società terza. I garanti, convenuti in revocatoria, avevano eccepito la capienza del patrimonio residuo, sostenendo che andasse considerato anche quello dell’altra società condebitrice. Rigettate le eccezioni in primo grado, la Corte d’Appello aveva confermato la legittimazione attiva della cessionaria del credito e rigettato la domanda di revocazione, ritenendo irrilevante l’errore sulla mancata valutazione del patrimonio residuo dei debitori. I garanti proponevano quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, relativi alla legittimazione attiva della società cessionaria. Ha affermato che il cessionario non interviene ad adiuvandum, ma succede nel processo in base alle regole proprie di sostituzione di un creditore all’altro, ex art. 111 c.p.c., con la conseguenza che non rileva la questione dell’ammissibilità dell’intervento adesivo nel giudizio di revocazione. I motivi sono stati pertanto rigettati.
Con riferimento al terzo, quarto e quinto motivo, accolti nei termini, la Corte ha chiarito che l’eventus damni e la scientia damni sono presupposti distinti dell’azione revocatoria, potendo sussistere l’uno senza l’altro. Ha poi precisato che, quando il creditore agisce in revocatoria verso uno dei condebitori in solido, la valutazione della capienza va effettuata con riguardo al patrimonio del singolo debitore convenuto, senza tenere conto del patrimonio degli altri condebitori. Il patrimonio della società in accomandita è stato qualificato come autonomo rispetto a quello dei soci, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2305, 2270 e 2271 c.c., con la conseguenza che il creditore particolare del socio non può contare su di esso.
Quanto al requisito soggettivo, la Corte ha censurato l’affermazione del giudice di merito secondo cui il convincimento del debitore di non arrecare pregiudizio non potrebbe fondarsi su circostanze giuridicamente erronee, valorizzando in tal modo la mera conoscibilità del pregiudizio. Ha invece ribadito che la legge richiede la conoscenza effettiva del debitore di ledere le ragioni del creditore, che presuppone un accertamento di fatto basato su elementi, anche presuntivi, diversi dall’ignoranza del dato giuridico. La regola dell’inopponibilità dell’ignoranza della legge non può valere quando la norma richiede una conoscenza effettiva.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata considerazione del patrimonio personale di uno dei ricorrenti, attesa la tardività dell’allegazione della relativa perizia, non censurata. In accoglimento dei motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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