Origine dei tubi di acciaio e rilevanza della lavorazione a freddo (Cass. civ. Sez. 5 n. 10635 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione, l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata conferisce l’origine della merce. La regola primaria dell’allegato 22-01 al reg. (UE) n. 2015/2446 è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria dalla sottovoce 7304 49 alla sottovoce 7304 41 conferisca l’origine al Paese della trasformazione. La lavorazione a freddo può costituire trasformazione sostanziale, legittimando l’attribuzione dell’origine doganale nel Paese in cui è avvenuta. La motivazione dell’avviso di accertamento doganale può essere assolta per relationem con il rinvio al rapporto OLAF, purché ne sia riportato il contenuto essenziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane, sulla base di un’indagine OLAF, disconosceva l’origine indiana di tubi di acciaio inossidabile importati dalla società contribuente, ritenendo che i beni fossero di origine cinese e quindi assoggettati a dazio antidumping. L’Ufficio emetteva cinque avvisi di accertamento, recuperando l’IVA e applicando sanzioni. La società importatrice impugnava gli atti impositivi, sostenendo che i prodotti erano stati sottoposti in India a una lavorazione sostanziale, idonea a conferire l’origine indiana.
La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando le sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Ufficio. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della società, ravvisando l’erronea applicazione delle regole di origine in materia di classificazione doganale. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 settembre 2023, causa C-210/22, Stappert Deutschland GmbH, secondo cui la regola primaria dell’allegato 22-01 al reg. (UE) n. 2015/2446 è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di sottovoce, da 7304 49 a 7304 41, conferisca l’origine al Paese della trasformazione. Il mutamento di classificazione tariffaria, anche a livello di sola sottovoce, rappresenta l’effettiva trasformazione sostanziale, dovendosi riconoscere rilevanza anche alla riduzione a freddo.
Il caso di specie è stato ritenuto sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte di giustizia, poiché la società contribuente aveva importato dall’India prodotti della sottovoce 7304 41, realizzati attraverso la lavorazione a freddo di semilavorati della sottovoce 7304 49, provenienti dalla Cina. La sentenza impugnata, fondandosi esclusivamente sulle risultanze dell’indagine OLAF e svalutando le evidenze difensive, tra cui la perizia di parte e le verifiche effettuate dalla Commissione europea anche con accessi sul posto, non aveva fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia.
Con riferimento alle importazioni dalla Cina di beni della sottovoce 7304 11, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2025, causa C-86/24, CS STEEL a.s., che ha confermato la validità della regola primaria, escludendo che la trasformazione a freddo di tubi della sottovoce 7304 11 possa conferire l’origine. Tale pronuncia è stata ritenuta rilevante per il giudice del rinvio nel riesame della vicenda.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale, concernente il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, trattandosi di questione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è stato comunque ritenuto manifestamente infondato, essendo legittima la motivazione per relationem al rapporto OLAF, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990, quando l’atto ne riporti il contenuto essenziale. Il quarto motivo incidentale e il ricorso principale, concernenti l’esimente della buona fede e la debenza delle sanzioni, sono rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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