Riduzione per fallimento con più parti non applicabile all’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10674 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89/2001, che consente al giudice dell’equa riparazione di ridurre l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo quando il numero delle parti sia superiore a dieci o a cinquanta, non è applicabile alle procedure fallimentari. In tali procedure la pluralità di creditori ammessi al passivo è fenomeno fisiologico e ordinario, non già evenienza infrequente come nel processo di cognizione; l’applicazione della riduzione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale, e perciò irragionevole, penalizzazione del cittadino ammesso al passivo rispetto a chi partecipi a un ordinario giudizio di cognizione.
Il Fatto
Alcuni soggetti, in qualità di creditori di una procedura fallimentare, avevano proposto domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva accolto parzialmente le domande, applicando la riduzione del 40% dell’indennizzo prevista per le cause con pluralità di parti. L’opposizione proposta dagli interessati era stata respinta dalla Corte d’appello di L’Aquila, che aveva confermato la riduzione sulla base del numero di creditori ammessi al passivo, superiore a cinquanta. Avverso tale decreto i creditori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura dei ricorrenti, affermando un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza. Il comma 1-bis dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001 è stato introdotto per disciplinare le ipotesi in cui la pluralità di parti renda oggettivamente più complesso e gravoso il processo di cognizione di fronte al giudice.
Tale evenienza, però, è propria dei giudizi di cognizione, dove la presenza di numerose parti costituisce un’eccezione. Nelle procedure fallimentari, al contrario, la numerosità della massa dei creditori è una caratteristica strutturale e fisiologica dell’istituto. Applicare il meccanismo delle riduzioni percentuali in questo contesto determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra il cittadino che partecipa a una procedura concorsuale e quello che agisce in un ordinario processo di cognizione.
La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, tra cui Cass. n. 25181/2021 e, da ultimo, Cass. n. 20925/2025, ribadendo che la riduzione per la pluralità di parti non può trovare applicazione nei fallimenti. La decisione della Corte territoriale, che aveva applicato la diminuzione del 40% sulla soglia minima di 400 euro annui, è stata pertanto cassata.
Il giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà rideterminare l’indennizzo senza applicare la riduzione percentuale contestata, tenendo conto anche delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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