Il soddisfacimento tardivo del credito non è vantaggio patrimoniale ostativo all’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10677 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo fallimentare, intervenuto a distanza di anni dalla dichiarazione di fallimento, non integra la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-septies, legge n. 89/2001, non costituendo un vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della non ragionevole durata della procedura. La percezione del credito vantato nei confronti del fallito, infatti, coincide con la soddisfazione del diritto in contestazione, che deve avvenire nel rispetto della durata ragionevole del processo; il suo protrarsi oltre tale soglia procura, di norma, un patema d’animo indennizzabile. Anche l’eventuale implemento dell’attivo dovuto all’allungamento della procedura non configura il vantaggio contemplato dalla norma, trattandosi della soddisfazione del credito ottenuta tardivamente e non di un beneficio estraneo alla finalità propria del processo.
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori dipendenti di una società dichiarata fallita nel 1992, creditori ammessi allo stato passivo, proponeva domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura concorsuale, pari a nove anni eccedenti la durata ragionevole. Il credito era stato integralmente soddisfatto per effetto del quarto riparto parziale, reso esecutivo nel 2006, con pagamenti avvenuti tra il dicembre 2006 e il giugno 2007.
La Corte d’appello di Venezia rigettava la domanda con decreto monocratico, ritenendo che i lavoratori avessero conseguito, grazie alla durata abnorme della procedura, un vantaggio patrimoniale pari o superiore all’indennizzo, avendo il tempo consentito il completo pagamento dei crediti. In sede di opposizione, il collegio dichiarava tardiva la domanda per decorso del termine semestrale. La Cassazione, con sentenza n. 24174/2022, accoglieva il ricorso avverso la declaratoria di tardività e cassava con rinvio. La Corte d’appello di Venezia, in sede di riassunzione, rigettava nuovamente la domanda valorizzando la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-septies, legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2, comma 2-septies, della legge n. 89/2001, censurando la decisione della Corte territoriale che aveva identificato il vantaggio patrimoniale ostativo all’indennizzo nella percezione integrale del credito da lavoro a distanza di quindici anni dalla dichiarazione di fallimento.
La Cassazione ritiene il motivo fondato, richiamando il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare, considerata la marcata impermeabilità di tale tempistica rispetto a un eventuale ruolo attivo dei creditori, non può essere inteso come forma di vantaggio per i creditori, che vedono invece dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (Cass. n. 10412/2009; Cass. n. 35319/2022).
La Corte osserva che ciò che la Corte di Venezia asserisce essere vantaggio patrimoniale conseguito per effetto dell’irragionevole durata si identifica, in realtà, con la riscossione del credito vantato nei confronti del fallito, a distanza di anni dall’inizio della procedura, con il conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi della stessa. Tale soddisfazione non può reputarsi, di norma, vantaggio ulteriore e diverso, dovendo la stessa giungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura; il protrarsi oltre tale soglia, salvo prova contraria, procura un danno non patrimoniale indennizzabile.
La Corte precisa inoltre che, anche nell’ipotesi in cui l’allungamento della procedura abbia procurato un implemento dell’attivo, rendendolo capiente per soddisfare i creditori, deve escludersi la ricorrenza del vantaggio patrimoniale contemplato dalla legge in via d’eccezione. Non si è infatti in presenza di un beneficio diverso e ulteriore, determinato dalla durata del processo ma estraneo alla sua finalità propria, bensì della soddisfazione del credito, ottenuta tardivamente oltre il limite della durata ragionevole. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, relativi alla presunta efficacia retroattiva della norma, all’applicazione officiosa della presunzione e alla violazione del contraddittorio. Il decreto impugnato viene conseguentemente cassato con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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