Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può proporre domande nuove (Cass. civ. Sez. 2 n. 11593 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso sostanziale ma assume la stessa posizione processuale del proprio dante causa, dovendo accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni già verificatesi. Egli non può, pertanto, proporre domande nuove, né nei confronti dell’attore né contro il medesimo convenuto suo dante causa, restando la domanda di manleva o garanzia impropria estranea al thema decidendum ormai definito. Tale domanda può essere fatta valere solo in un separato giudizio.
Il Fatto
Alcuni condomini convenivano in giudizio altri condomini, proprietari di un appartamento nel medesimo fabbricato, chiedendo la condanna al rilascio di un vano condominiale e al ripristino dello status quo ante. Nel corso della causa, gli attori chiamavano in giudizio l’acquirente dell’unità immobiliare, il quale, costituendosi, domandava di essere manlevato e risarcito dai propri danti causa.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale e condannava i convenuti a tenere indenne l’acquirente. La Corte d’appello, ritenuta generica la formula di condanna, la sostituiva con una declaratoria dell’obbligo di manleva, respingendo la richiesta di risarcimento danni in quanto avanzata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
La Motivazione della Corte
La S.C. chiarisce che la domanda di manleva è volta a ottenere la declaratoria di esistenza del proprio diritto; pertanto, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che emette una pronuncia di accertamento in luogo di quella di condanna, essendo la prima la premessa logica e giuridica della seconda.
Tuttavia, la Corte d’appello non ha considerato che il successore a titolo particolare, intervenuto ex art. 111, comma 3, c.p.c., non può essere assimilato a un terzo interveniente. Egli subentra nella medesima posizione del dante causa e deve accettare lo stato del processo, essendo onerato delle preclusioni già maturate. Di conseguenza, non può proporre domande nuove, incluse quelle di garanzia impropria nei confronti del proprio venditore, poiché la ratio della disciplina risiede nell’indifferenza del processo rispetto alle vicende modificative della titolarità del diritto controverso.
La S.C. esclude quindi che la chiamata in causa del successore, ad opera dell’attore, possa consentire a quest’ultimo di ampliare il thema decidendum con domande non proposte dalle parti originarie. Al compratore resterebbe semmai salva la garanzia per evizione ex art. 1485 c.c., da far valere in un separato giudizio.
Conseguentemente, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio nei limiti della censura accolta e le domande del successore sono dichiarate inammissibili.
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Nota della Redazione
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