Prescrizione decennale per tributi, quinquennale per sanzioni e interessi autonomi (Cass. civ. Sez. 5 n. 11824 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva di crediti tributari, il credito per il tributo principale è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., non trovando applicazione l’art. 2948, n. 4, c.c., attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta. Il credito per sanzioni pecuniarie tributarie si prescrive invece in cinque anni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, norma speciale che non distingue a seconda che la sanzione sia contestata unitamente al tributo. Parimenti quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., è la prescrizione del credito per interessi, che, una volta sorto, acquisisce autonomia rispetto all’obbligazione principale. La sospensione dei termini di cui all’art. 68 d.l. n. 18/2020, richiamando l’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, proroga i termini di prescrizione degli agenti della riscossione scadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2023.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco accoglieva il ricorso della contribuente avverso un’intimazione di pagamento, dichiarando prescritta la pretesa tributaria per decorso di undici anni dalla notifica della precedente intimazione. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermava la decisione, ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione ed escludendo la rilevanza del prolungamento dei termini disposto dalla legislazione emergenziale per il Covid-19. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 68 d.l. n. 18/2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarandolo fondato nei limiti precisati. Quanto al credito tributario principale, la Sezione Tributaria ha ribadito il consolidato orientamento per cui la prestazione tributaria non è una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi; ne consegue l’applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. e non di quello quinquennale, non essendo configurabile la conversione del termine breve in quello ordinario ai sensi dell’art. 2953 c.c. in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Un diverso esito è stato invece riservato alle sanzioni e agli interessi. In relazione agli interessi, la Corte ha confermato il principio dell’autonomia del relativo credito rispetto a quello principale, con applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. L’obbligazione di interessi, una volta sorta, acquisisce vita propria in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi alla disciplina comune degli interessi, che non distingue in ragione della natura o della fonte degli stessi.
Quanto alle sanzioni pecuniarie tributarie, la Corte ha ritenuto difficilmente superabile la lettera dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, che fissa espressamente il termine di prescrizione in cinque anni senza differenziazioni a seconda che la sanzione sia contestata autonomamente o meno. Il Collegio ha esplicitamente disatteso il diverso orientamento della Terza Sezione civile, che aveva equiparato il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi a quello del tributo principale nella fase esecutiva della riscossione.
Con il secondo motivo, la Corte ha accolto la doglianza relativa all’art. 68 d.l. n. 18/2020, ritenendo erroneamente esclusa dalla CTR l’applicabilità della sospensione dei termini. Detta disposizione, richiamando l’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l’attività degli agenti della riscossione, con proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
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Nota della Redazione
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