Perizia contrattuale pura e prescrizione interrotta de die in diem (Cass. civ. Sez. Un. n. 11959 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perizia contrattuale è clausola con cui i contraenti affidano a un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche, la soluzione di una o più questioni rilevanti per il rapporto, assoggettandosi al vincolo derivante dal patto e a quello derivante dal responso del perito. Essa assume natura di arbitrato irrituale solo quando, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., contenga una definitiva e inequivoca rinuncia delle parti ad agire avanti al giudice ordinario; in mancanza di tale rinuncia costituisce figura negoziale atipica (perizia contrattuale “pura”) a efficacia meramente obbligatoria, che non preclude l’azione giudiziaria ma espone la parte inadempiente alle conseguenze risarcitorie. L’attivazione della perizia contrattuale “pura”, realizzata con la chiamata del perito, ha effetto interruttivo istantaneo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 cod. civ. e, poiché dà avvio a un procedimento che si protrae con continuità, l’effetto interruttivo si riproduce de die in diem per tutto l’arco delle operazioni peritali, sino alla definizione o alla scadenza del termine contrattuale, non potendo il decorso della prescrizione coesistere con l’esercizio del diritto e con l’adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso.
Il Fatto
La società assicuratrice conveniva in giudizio l’oreficeria assicurata per sentir accertare la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’inoperatività della garanzia in relazione a una rapina subita nel 2010. L’assicurata, subentrata nella titolarità dell’azienda, eccepiva il difetto di giurisdizione per la presenza di clausole contrattuali che devolvevano la quantificazione del danno a un collegio peritale e domandava in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il diritto, con conferma in appello. La Corte territoriale escludeva la natura arbitrale della perizia contrattuale e riteneva maturata la prescrizione biennale, considerando la chiamata di perizia effettuata nel 2017 successiva alla scadenza del termine.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, esaminando la natura della perizia contrattuale, ne ricostruiscono le varie ipotesi applicative e affermano che la sua qualificazione non è definibile in termini generali ma dipende dal contenuto della singola clausola. Il discrimine con l’istituto dell’arbitrato è individuato nella rinuncia alla giurisdizione: solo una disposizione espressa per iscritto, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., che comporti la definitiva rinuncia all’azione giudiziaria, consente di configurare la perizia come arbitrato irrituale.
In assenza di tale rinuncia, la perizia contrattuale “pura” ha natura meramente obbligatoria: il suo mancato espletamento non rende inesigibile il credito, che resta esigibile anche se illiquido, né impedisce il ricorso al giudice, potendo la condotta della parte che non attivi la clausola valere come inadempimento con consequenziale responsabilità risarcitoria. La Corte supera espressamente il precedente orientamento che ravvisava nella perizia contrattuale una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale, ascrivendolo a una lettura dell’istituto riconducibile piuttosto al genus dell’arbitrato.
Quanto alla prescrizione, le Sezioni Unite affermano che l’atto di chiamata della perizia, realizzato con la denuncia del sinistro e la richiesta di determinazione dell’indennizzo, produce un effetto interruttivo che, diversamente dall’atto interruttivo istantaneo, si rinnova per l’intera durata delle operazioni peritali. La continuità dell’attività procedimentale, cui entrambe le parti sono contrattualmente obbligate, è incompatibile con l’inerzia del titolare che giustifica il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., configurandosi un esercizio del diritto de die in diem.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che la prima chiamata di perizia aveva dato avvio a operazioni concluse nel 2015 e che, essendo la prescrizione ricominciata a decorrere da tale data, al momento della nuova chiamata del 2017 il termine biennale di cui all’art. 2952, comma 2, cod. civ. non era ancora decorso. Il quarto motivo è accolto, con assorbimento dei restanti e rinvio al giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.