Inammissibile il ricorso che contesta il fatto accertato nella notifica telematica (Cass. civ. Sez. 1 n. 14773 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur rubricato come violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., miri in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’imputabilità alla destinataria dell’impossibilità di consegna del messaggio di posta elettronica certificata. La mancata allegazione dell’effettiva disponibilità del proprio indirizzo PEC al momento del tentativo di notifica rende la censura meramente fattuale. È inammissibile altresì la censura che, nella stessa veste formale, intenda mettere in discussione l’accertamento dell’irreperibilità del destinatario risultante dalla relata di notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., trattandosi di dato oggettivo e fidefacente che fa stato fino a querela di falso.
Il Fatto
Su istanza di una società creditrice, il Tribunale di Nola dichiarò l’apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata. Avverso tale pronuncia la società propose reclamo, che la Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile per tardività, essendo decorso il termine di trenta giorni dalle due notifiche della sentenza, eseguite l’una ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 mediante deposito in cancelleria, dopo l’inutile tentativo di consegna a mezzo PEC, e l’altra nelle forme dell’art. 143 c.p.c..
Avverso la sentenza della corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi volti a contestare la validità delle notifiche e, conseguentemente, la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi, sebbene formalmente dedotti come violazione di legge processuale, si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito.
Quanto al primo motivo, la S.C. ha osservato che la censura circa la mancata indicazione della causa dell’omessa consegna della PEC confligge con l’esplicito e motivato accertamento della corte d’appello, che aveva ritenuto l’impossibilità «certamente imputabile» alla società, resasi colposamente «telematicamente irreperibile» nonostante l’obbligo di mantenere attivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La critica non prospetta una violazione di legge, ma mira a una diversa ricostruzione della vicenda processuale, senza peraltro allegare l’effettiva funzionalità dell’indirizzo alla data del tentativo di notifica.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la contestazione dell’accertamento dell’irreperibilità del legale rappresentante, avvenuto in base alle informazioni assunte in loco dall’ufficiale giudiziario, urta contro il dato oggettivo e fidefacente risultante dalla relata di notifica. Tale accertamento fa stato fino a querela di falso, con la conseguenza che la censura è inammissibile in quanto diretta a contestare un fatto processualmente incontestabile.
La Corte ha poi applicato l’art. 51, comma 15, c.c.i.i., condannando in solido con la società il legale rappresentante, autore del conferimento della procura, al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore importo pari al contributo unificato. L’inammissibilità del ricorso, prosegue la S.C., dimostra la mala fede del legale rappresentante, che ha proposto un’impugnazione palesemente destinata all’insuccesso, confidando nella responsabilità limitata collegata al tipo sociale prescelto. La norma, applicabile anche al giudizio di legittimità, impone al giudice la condanna solidale sia per il tenore generale della rubrica, sia perché il ricorso per cassazione è espressamente disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 (conf. Cass. n. 28483/2025).
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Nota della Redazione
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