La Direzione provinciale è legittimata al ricorso per cassazione se patrocinata dall’Avvocatura dello Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 15897 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate è legittimata a proporre ricorso per cassazione, a condizione che sia patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. Tale legittimazione trova fondamento nel carattere unitario dell’Agenzia, nel principio di effettività della tutela giurisdizionale e nella natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo che ha emesso l’atto impugnato, non alle sue singole articolazioni organizzative. L’attività difensiva è sempre riferibile all’Agenzia centrale, quale persona giuridica di diritto pubblico. Resta ferma l’inammissibilità del ricorso che, deducendo apparenti violazioni di legge, miri a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito di procedura Docfa, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di riclassificazione catastale, attribuendo la categoria D/1 a quattro fabbricati rurali dichiarati dal contribuente come D/10, in quanto destinati a supporto dell’attività agricola, essendo provvisti di pannelli fotovoltaici. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio in doppia conforme. Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso, interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU, afferma che tale requisito non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente l’indicazione del loro contenuto e della loro presenza nel giudizio di merito.
Esaminando congiuntamente i due motivi per connessione, la Corte rileva come l’Agenzia prospetti una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mirando a una surrettizia trasformazione del giudizio in un terzo grado di merito. L’accertamento del giudice di merito, che ha qualificato i capannoni come fabbricati rurali strumentali (categoria D/10), è insindacabile in Cassazione. La Corte richiama il principio per cui l’impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente all’attività agricola è classificato come fabbricato rurale strumentale, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, con attribuzione della categoria D/10.
Sulla questione della legittimazione della Direzione provinciale, la Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale, superando il precedente che riteneva nullo il ricorso proposto dall’ufficio periferico. Afferma il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate, la cui capacità di stare in giudizio è riconosciuta in via concorrente alla sede centrale e agli uffici periferici, sul modello della preposizione institoria. La Corte enuncia il principio di diritto per cui la Direzione territoriale ha legittimazione attiva al ricorso per cassazione, se patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, essendo l’attività difensiva riferibile all’Agenzia centrale. Il ricorso è rigettato e l’Agenzia è condannata al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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