Indennità di avviamento della farmacia: calcolo sul coacervo degli utili dell’impresa familiare (Cass. civ. Sez. 3 n. 16891 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di avviamento spettante al gestore uscente di una sede farmaceutica ai sensi dell’art. 110 r.d. n. 1265/1934, quando la farmacia è gestita come impresa familiare, la base di calcolo è costituita dal reddito imponibile dell’impresa, coincidente con il coacervo degli utili attribuiti a ciascun componente. Non è consentito dedurre da tale reddito una quota corrispondente all’apporto lavorativo del singolo familiare, poiché la disciplina fiscale e civilistica dell’impresa familiare non ammette la separazione tra componente reddituale da lavoro e da capitale. L’indennità, pertanto, deve essere calcolata sull’intero ammontare degli utili dell’impresa considerata, senza alcuna decurtazione. Detta indennità costituisce oggetto del diritto proporzionale del familiare agli incrementi dell’azienda, ivi incluso l’avviamento, ai sensi dell’art. 230-bis, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
Il gestore uscente di una sede farmaceutica otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del nuovo gestore per il pagamento dell’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 r.d. n. 1265/1934. A seguito dell’opposizione del nuovo gestore, il giudice di merito condannava quest’ultimo al pagamento di una somma. In sede di gravame, la Corte d’appello rigettava il motivo con cui l’appellante (gestore uscente) lamentava che, nel calcolo dell’indennità, fosse stata decurtata la quota di reddito spettante alla moglie, partecipante all’impresa familiare che gestiva la farmacia. Il giudice di secondo grado riteneva, sulla base di una delle ipotesi prospettate dal consulente tecnico, che si dovesse dedurre dal reddito il costo presunto di un farmacista collaboratore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, afferma che la questione relativa alla base di calcolo dell’indennità ha natura di questione di diritto, riguardando l’interpretazione dell’art. 110 r.d. n. 1265/1934 in relazione alla disciplina dell’impresa familiare. La norma stabilisce che l’indennità deve essere commisurata a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia.
Nel caso dell’impresa familiare, prosegue la Corte, la normativa fiscale prevede la tassazione IRPEF dei singoli componenti per l’intera quota di reddito loro attribuita. Non è, quindi, ammessa alcuna deduzione dal reddito d’impresa per la porzione di reddito corrisposta ai familiari, che è considerata utile a tutti gli effetti. La deduzione di una parte di tale reddito da quello complessivo risulterebbe priva di senso, poiché i familiari partecipano alla gestione e l’utile non costituisce reddito da capitale ma è il frutto dell’attività lavorativa svolta nell’impresa, come si evince dall’art. 230-bis, primo comma, cod. civ. e dall’art. 5, comma 4, TUIR.
La Suprema Corte esclude, quindi, che possa separarsi una componente di reddito da lavoro da quella da capitale, distinguendo la fattispecie in esame dal precedente, risalente, relativo all’associazione in partecipazione, contratto di scambio per sua natura differente, la cui disciplina è stata peraltro radicalmente modificata. Ne consegue che l’indennità deve essere calcolata sulla somma degli utili spettanti a ciascun componente, ovvero sul coacervo degli utili dell’impresa, senza alcuna deduzione riferita all’apporto lavorativo del singolo, poiché in caso contrario tale reddito verrebbe paradossalmente azzerato.
Infine, la Corte rileva che l’indennità di avviamento forma oggetto del diritto proporzionale del singolo familiare nei rapporti interni, vantato nei confronti dell’imprenditore, proprio in virtù dell’estensione del diritto agli incrementi dell’azienda includenti l’avviamento, operata dall’art. 230-bis cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso, concernente la statuizione sulle spese, è dichiarato inammissibile in quanto costituisce un non-motivo, dipendendo la sorte del capo sulle spese dall’esito della domanda. La Corte accoglie il primo motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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