Opposizione di terzo e fase rescissoria: necessaria rideterminazione della reintegra della legittima (Cass. civ. Sez. 2 n. 16913 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da chi è titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata tra le parti originarie, non produce solo l’effetto rescindente, ma impone al giudice di pronunciarsi in sede rescissoria sul merito della domanda originaria. La nuova decisione deve tenere conto dell’incidenza del diritto del terzo opponente, rideterminando l’assetto sostanziale tra le parti originarie. Ne consegue che, accolta l’opposizione avverso la sentenza che ha disposto la riduzione di una donazione per lesione di legittima e la divisione dei beni, il giudice deve rivalutare la sussistenza della lesione e le modalità di reintegra, considerando la minor consistenza dell’asse ereditario per effetto della sottrazione del diritto del terzo. La soluzione del conflitto con i terzi aventi causa dai donatari resta affidata all’art. 2652, n. 8, c.c., dovendosi avere riguardo alla trascrizione della domanda di riduzione, non della sentenza.
Il Fatto
Due germani avevano agito in giudizio contro la sorella per ottenere la riduzione della donazione ricevuta dal padre. Con sentenza non definitiva il tribunale aveva accertato la lesione della quota di riserva e con sentenza definitiva aveva disposto la divisione, attribuendo agli attori la piena proprietà di alcuni terreni e una quota del 66,66% di un’altra particella.
Il coniuge della donataria, sostenendo di aver acquistato una quota del medesimo immobile con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della sentenza, proponeva opposizione di terzo. Nelle more, la donataria e il coniuge permutavano i beni con una società, che li rivendeva a terzi. Il tribunale accoglieva l’opposizione e disponeva una nuova divisione; la Corte d’appello, invece, riformava parzialmente la pronuncia, limitandosi a ridistribuire tra i coeredi la sola quota residua della particella, senza rivalutare la lesione della legittima.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale della donataria, affermando un principio di carattere generale. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 1238 del 2015, la Cassazione ha precisato che nell’opposizione di terzo la struttura del giudizio si compone di una fase rescindente, volta ad accertare l’esistenza del diritto del terzo, e di una fase rescissoria, in cui il giudice deve pronunciarsi nuovamente sulla domanda oggetto del giudizio in cui fu emessa la sentenza opposta. L’accoglimento dell’opposizione determina la caducazione della sentenza inter alios, il cui rapporto sostanziale tra le parti originarie è regolato dalla nuova decisione rescissoria.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver rivalutato, all’esito dell’accoglimento dell’opposizione, se la sottrazione del diritto del terzo sulla particella avesse fatto venir meno la lesione della quota di riserva già accertata o se fosse necessario rimodulare la reintegra o l’entità dei conguagli. Il giudice di merito non poteva ravvisare un ostacolo nella circostanza che la domanda di opposizione fosse volta solo al riconoscimento del diritto del terzo, dovendo invece verificare l’incidenza di tale diritto sul giudizio di divisione.
Con specifico riguardo al conflitto con gli aventi causa dei donatari, la Corte ha indicato che, venuto meno il giudicato opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2909 c.c., la soluzione è affidata all’art. 2652, n. 8, c.c.: la trascrizione della domanda di riduzione effettuata entro dieci anni dall’apertura della successione prevale sulle trascrizioni anteriori; in mancanza, è fatto salvo il diritto dell’avente causa fondato su atto trascritto anteriormente.
La Corte ha dichiarato assorbiti il ricorso principale e gli altri ricorsi incidentali, il cui esito dipende dalla rivalutazione delle statuizioni adottate dalla sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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