La prova della notifica telematica della sentenza per il termine breve può avvenire con copie pdf conformi (Cass. civ. Sez. 2 n. 16918 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici. Non occorre, a tal fine, il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg, necessario invece al diverso scopo di provare l’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio. La relata di notifica della sentenza è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società di leasing, poi revocato in sede di opposizione dal Tribunale. La corte d’appello rigettava l’appello della società fornitrice, che proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La controricorrente aveva eccepito la tardività della notifica del ricorso, sostenendo che la sentenza d’appello fosse stata notificata, e che il termine breve fosse quindi scaduto. La Corte ha dovuto valutare l’idoneità della documentazione prodotta per provare tale notifica telematica.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’eccezione di tardività sollevata dal controricorrente deve essere da questi provata. Nel caso di specie, la prova è stata fornita mediante il deposito della copia della sentenza notificata e delle ricevute PEC.
Quanto alla forma della prova, la Corte ha affermato che l’onere di deposito può essere assolto anche tramite il deposito del duplicato informatico del provvedimento, che ha valore giuridico equivalente all’originale. La mancanza della stampigliatura dei dati di pubblicazione sulla copia non inficia la validità della prova, poiché tali dati sono comunque presenti nel documento informatico.
La Corte ha ulteriormente precisato che la nullità della notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce, dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, e che per la prova della notifica della sentenza non è richiesto il deposito dei file .eml o .msg, ma è sufficiente il deposito di copie informatiche in pdf con attestazione di conformità, come da giurisprudenza consolidata.
Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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