Assegno divorzile e privilegio ex art. 2751 n. 4: limiti e oneri di quantificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 18230 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente, sicché il giudice dell’opposizione, in caso di accoglimento, non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, come l’assegnazione delle somme pignorate, la cui competenza è funzionalmente riservata a quest’ultimo ai sensi dell’art. 484 c.p.c. In sede di espropriazione presso terzi, l’intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento è condizionato alla tempestiva quantificazione delle mensilità già scadute e non pagate; in difetto, entro l’udienza di assegnazione, il credito è illiquido e non può concorrere alla distribuzione. Il privilegio generale sui mobili ex art. 2751, n. 4, c.c. non copre indistintamente l’assegno divorzile, avente perimetro solidaristico più ampio del credito alimentare: occorre uno scrutinio volto a isolare la quota meramente alimentare, restando il privilegio comunque limitato alle somme dovute per gli ultimi tre mesi.
Il Fatto
Una società cessionaria di credito bancario, creditrice procedente, promuoveva l’espropriazione presso terzi pignorando il trattamento pensionistico dell’esecutato, erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Nella procedura interveniva l’ex coniuge divorziato dell’esecutato, deducendo un credito per assegno di mantenimento riconosciutole da una sentenza di divorzio, e chiedendo di partecipare alla distribuzione in via privilegiata. Il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione integrale delle somme in favore della sola creditrice procedente.
A seguito dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’intervenuta, il Tribunale, in riforma dell’ordinanza di assegnazione, accoglieva l’opposizione e disponeva direttamente l’assegnazione in via privilegiata delle somme pignorate in favore dell’intervenuta. La società creditrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza del giudice dell’opposizione a disporre l’assegnazione e l’indeterminatezza del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso, enunciando principi distinti per ciascuna questione. In primo luogo, ha ribadito la natura esclusivamente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, il cui giudice, una volta annullato l’atto, deve limitarsi a caducarlo, lasciando al giudice dell’esecuzione il compito di adottare i provvedimenti conseguenziali. Il tribunale, disponendo direttamente l’assegnazione, aveva violato la competenza funzionale dell’organo preposto alla direzione dell’esecuzione.
Quanto all’intervento, la Corte ha richiamato il requisito della liquidità del credito ex art. 474 c.p.c., condizione per la valida partecipazione alla distribuzione. L’atto di intervento, limitato a un generico richiamo al mantenimento “vita natural durante” e a spese per affitto e utenze non quantificate, non soddisfaceva tale requisito. La precisazione tardiva effettuata in sede di opposizione non poteva sanare il vizio originario, non essendo la sentenza di divorzio di per sé titolo esecutivo per esborsi futuri e variabili non preventivamente liquidati.
Da ultimo, la Corte ha chiarito la portata del privilegio di cui all’art. 2751, n. 4, c.c., richiamando il precedente di Cass. n. 9686/2020 in tema di assegno di separazione. L’assegno divorzile, avendo funzione e presupposti differenti dal credito alimentare, non è integralmente assistito dal privilegio, che presuppone uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare della componente. Il privilegio è, inoltre, temporalmente limitato agli ultimi tre mesi, non potendo estendersi a un arco temporale futuro e indefinito.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l’opposizione originaria, dichiarando valida ed efficace l’ordinanza di assegnazione in favore della creditrice procedente.
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Nota della Redazione
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