L’eccezione dell’assicuratore sui limiti di polizza deve essere specifica in primo grado (Cass. civ. Sez. 3 n. 18585 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione con cui l’assicuratore convenuto per il pagamento dell’indennizzo invochi l’esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie, scoperti o massimali deve essere formulata in modo analitico e circostanziato già nel giudizio di primo grado, a tutela del diritto di difesa della controparte. È, pertanto, inammissibile l’eccezione meramente generica con cui si chieda che un’eventuale condanna sia contenuta “nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti”: tale genericità, ex art. 115 c.p.c., comporta che la contestazione si abbia per non proposta. La specificazione in appello dei limiti quantitativi della prestazione assicurativa integra un’eccezione nuova, preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Il Fatto
Una proprietaria di un appartamento convenne in giudizio il condominio, chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni e umidità di risalita. Il condominio chiamò in garanzia la compagnia assicuratrice. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò l’assicuratore obbligato alla manleva.
La Corte d’appello, in parziale riforma, limitò l’obbligo di indennizzo a un importo ridotto, applicando il sottolimite contrattuale previsto per i danni da acqua cagionati da impianti condominiali interrati. Il condominio ha impugnato la decisione, deducendo la nullità dell’applicazione di un limite mai specificamente eccepito in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 3 n. 21824 del 2025, secondo cui l’assicuratore che intenda eccepire franchigie o scoperti deve farlo in modo analitico, essendo inammissibile la richiesta generica di contenimento della condanna “nei limiti delle previsioni contrattuali”.
Nel caso di specie, la compagnia in primo grado aveva formulato solo una domanda genericamente subordinata all’applicazione dei “limiti del massimale, franchigie e scoperti previsti in polizza”, senza indicare quale specifico limite dovesse trovare applicazione. Tale contestazione è stata considerata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., come non proposta. La Corte d’appello ha invece posto a fondamento della decisione proprio il sottolimite per le condutture interrate, che l’assicuratore aveva precisato solo in sede di gravame: una vera e propria eccezione nuova, preclusa dall’art. 345 c.p.c. e dal principio di non contestazione della componente fattuale della domanda. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il terzo, sulla violazione dell’onere della prova, non riportava il contenuto delle istanze istruttorie, violando l’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., ed era generico. Il quarto, sul difetto di motivazione in ordine alla qualificazione delle condutture come interrate, si risolveva nella denuncia di insufficienza della motivazione, non più sindacabile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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