Inadempimento del professionista e nesso causale secondo la regola del più probabile che non (Cass. civ. Sez. 3 n. 20944 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso causale tra l’inadempimento del professionista incaricato di verifiche tecniche e il danno risarcibile va condotto secondo la regola del più probabile che non, valutando se la parte, ove correttamente informata, avrebbe comunque stipulato il contratto alle medesime condizioni. La censura per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è ammissibile quando il giudice di merito abbia individuato erroneamente la regola giuridica per accertare la sussistenza del nesso, mentre resta riservata al merito la sola valutazione delle conseguenze derivate dall’illecito se adeguatamente motivata.
Il Fatto
Una società conferiva a un geometra l’incarico di svolgere indagini catastali, ipotecarie e urbanistiche propedeutiche alla stipula di una compravendita immobiliare del prezzo di euro 250.000. Il primo giudice accertò l’inadempimento del professionista per l’omessa comunicazione dei vincoli ex P.R.G. gravanti sull’immobile. La Corte d’appello, pur confermando l’inadempimento, rigettava la domanda risarcitoria per insussistenza del nesso causale, ritenendo che la società acquirente non avesse dimostrato di aver comprato il bene in funzione di una sua trasformazione edilizia e che la differenza tra prezzo pattuito e valore di mercato fosse questione di mera convenienza dell’affare.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando una violazione di legge nell’iter argomentativo seguito dal giudice d’appello nell’escludere il nesso causale. È stato richiamato il consolidato principio per cui l’errore del giudice di merito nell’individuare la regola giuridica applicabile al nesso causale è censurabile in sede di legittimità, mentre l’eventuale errore nella valutazione delle conseguenze derivate dall’illecito, alla luce della regola applicata, costituisce un accertamento di fatto riservato al merito se motivato (richiamati Cass. Sez. 2, 30.06.2021 n. 18509; Cass. Sez. 3, 10.04.2019 n. 9985; Cass. Sez. 3, 25.02.2014 n. 4439).
La Corte ha ritenuto illogica e contraddittoria l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il minor valore stimato dal C.T.U. fosse del tutto sganciato dai vincoli non indicati dal professionista. Pur avendo escluso che l’incarico fosse finalizzato a evitare l’acquisto di un bene non trasformabile, la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque considerare che l’incarico era stato conferito per conoscere integralmente le caratteristiche del bene, così da evitare di corrispondere un prezzo fuori mercato.
L’errore di diritto è consistito nell’essersi limitata a qualificare la valutazione del prezzo come questione di convenienza economica, senza invece applicare correttamente il criterio del più probabile che non, pur richiamato in sentenza. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la società acquirente, a conoscenza dei vincoli di P.R.G., avrebbe ugualmente acquistato a quel prezzo un immobile che, secondo la consulenza tecnica, valeva meno della metà.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte d’appello di Firenze, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso concernente la regolamentazione delle spese, demandata al giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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