Sopravvenuto difetto di interesse per rimborso integrale e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 9 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervenuta percezione, da parte del contribuente, dell’integrale rimborso delle somme oggetto di controversia determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso per cassazione. Tale manifestazione di volontà, pur non essendo formalmente comunicata alla controparte e quindi non idonea a determinare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Detto principio si applica anche nel giudizio di ottemperanza avverso il diniego di rimborso di imposte, ove l’Amministrazione finanziaria abbia provveduto al pagamento solo in corso di causa.
Il Fatto
La controversia trae origine da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte dirette per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in favore di due contribuenti residenti in un Comune colpito dal sisma del 1990. Tale pronuncia, non impugnata, era divenuta definitiva nel 2018. A seguito del pagamento solo parziale del rimborso, la contribuente proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza irrevocabile. Il giudice di merito rigettava il ricorso e la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e sull’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria circa l’insufficienza delle risorse stanziate. Nel frattempo, la ricorrente aveva depositato memoria con la quale dichiarava di aver ottenuto, tramite assegni, il saldo del rimborso spettante, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha rilevato che tale manifestazione di volontà, pur non essendo stata formalmente comunicata all’Agenzia, proveniva direttamente dalla ricorrente e dimostrava il venir meno di ogni residuo interesse alla decisione del merito. Ha pertanto mutuato il principio giurisprudenziale elaborato in materia di rinuncia, secondo cui, in assenza dei requisiti di forma previsti dall’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., tale atto denota il definitivo sopravvenuto difetto di interesse e comporta l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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