Rimborso richiesto dal terzo pagatore non è attratto nella giurisdizione tributaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 111 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola di riparto della giurisdizione si determina sulla base della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio. In materia di rimborsi di imposte, sono attratte nella giurisdizione del giudice tributario le controversie nelle quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devolute al giudice ordinario, venendo in rilievo un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., quelle nelle quali non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali esso deve essere effettuato. A tale ipotesi va equiparata quella in cui la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato o da un formale riconoscimento, quale lo sgravio della cartella di pagamento. La domanda di restituzione proposta da un terzo estraneo al rapporto tributario, che abbia effettuato il pagamento nell’interesse del contribuente, non è attratto nella giurisdizione tributaria, vertendosi in una questione di natura civilistica sulla legittimazione attiva.
Il Fatto
Una società, nell’interesse di una contribuente estinta e cancellata dal Registro imprese, versava una somma a titolo di interessi e sanzioni IRAP prima che la relativa cartella fosse notificata al socio che vi figurava quale responsabile ex art. 2495 c.c.. A seguito di una complessa vicenda processuale, l’Agenzia delle Entrate provvedeva allo sgravio dell’intero importo, ma opponeva il difetto di legittimazione del terzo pagatore alla richiesta di restituzione. La società e il socio convenivano quindi l’Amministrazione finanziaria dinanzi al Tribunale ordinario, proponendo domanda di condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c.. L’Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, e le parti adivano le Sezioni Unite con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite richiamano il principio pacifico per cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, non già di quello formale, dovendosi avere riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio. Con specifico riferimento al riparto tra giudice ordinario e giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso di imposte, la Corte rammenta che sono attratte nella giurisdizione tributaria – attesa la riserva di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 – tutte le controversie nelle quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario.
Sono invece devolute al giudice ordinario, venendo in rilievo un’ordinaria azione di indebito oggettivo, quelle nelle quali non residuino questioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria, sul quantum del rimborso o sulle procedure di erogazione. A tale ipotesi viene equiparata quella in cui la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato o da uno sgravio della cartella, come nel caso di specie, in cui entrambe le cartelle erano state annullate in autotutela.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che non residua alcuna controversia sull’esistenza dell’indebito oggettivo e sul quantum della restituzione, emergendo esclusivamente una contestazione sulla legittimazione attiva degli istanti, questione di natura civilistica e non tributaria, vertendosi in ipotesi di richiesta di rimborso proveniente da un terzo estraneo al rapporto tributario. Le eccezioni di decadenza dall’istanza di rimborso IRAP ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non inducono a diversa conclusione, poiché il diritto restitutorio è azionato dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento nell’interesse della contribuente, e non da quest’ultima.
La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo al giudice del merito la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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