Ottemperanza del giudicato e pagamento spese con interessi legali (TAR Lazio n. 14678 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo giudiziale per spese di lite segue il principio secondo cui l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. Gli interessi legali sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza e sono dovuti al tasso di cui all’art. 1284, primo comma, cod. civ., non già a quello di cui al quarto comma, in assenza di espressa specificazione nel titolo esecutivo. La richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’avvenuta sostanziale ottemperanza rendano la penalità di mora manifestamente iniqua. Il giudice dell’ottemperanza può soprassedere sulla nomina del commissario ad acta, con avvertimento che vi procederà su istanza di parte in caso di mancata esecuzione.
Il Fatto
Con due distinti ricorsi, notificati il 24 aprile 2026, i ricorrenti agivano per l’ottemperanza della sentenza n. 4165/2023 del T.A.R. Lazio, Roma, che aveva accolto i ricorsi originari e condannato il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. I ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione al versamento delle somme dovute, con interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, nonché la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Si costituivano in resistenza il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza delle pretese avversarie; quest’ultimo si costituiva però per un evidente errore, non essendo stato parte nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi, ne disponeva la riunione e, in via preliminare, ordinava l’estromissione del Ministero dell’Interno dal giudizio, in quanto estraneo al rapporto processuale definito dalla sentenza n. 4165/2023. Accertava, inoltre, la legittimazione attiva di uno dei ricorrenti, quale unico erede di una delle parti originarie del giudizio di merito.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto i ricorsi fondati, in quanto, a fronte dell’allegato inadempimento dell’amministrazione e della mancata prova dell’eseguito pagamento, la pretesa creditoria dei ricorrenti doveva trovare accoglimento. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in tema di adempimento, l’onere della prova grava sul debitore, che deve dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione dovuta.
Il Tribunale ha, altresì, definito il regime degli interessi, statuendo che, in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui all’art. 1284, primo comma, cod. civ., e non già quello maggiorato di cui al quarto comma, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto di non accoglierla, richiamando il consolidato orientamento (citando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15) secondo cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare la mancata condanna della parte pubblica, tanto più quando l’ottemperanza sia già in larga parte avvenuta e la penalità risulterebbe pertanto manifestamente iniqua. Il Giudice ha infine soprasseduto sulla nomina di un commissario ad acta, con l’avvertimento che vi procederà su istanza di parte in caso di mancata ottemperanza all’ordine di pagamento impartito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.