Il silenzio-inadempimento non copre attività materiali e negoziali (TAR Lazio n. 5259 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento esperibile ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone la violazione di un obbligo giuridico di provvedere, ossia il dovere di emettere un provvedimento in esplicazione di una pubblica funzione. Tale rimedio non ha lo scopo di tutelare il privato da qualsiasi inerzia comportamentale della p.a., ma solo dal mancato esercizio di potestà pubbliche. L’attività richiesta all’amministrazione che impegni la sua capacità di diritto privato, abbia natura negoziale o sia meramente materiale — come la trascrizione di un provvedimento di annullamento di un atto ablatorio nei pubblici registri immobiliari — è estranea al perimetro dell’azione contra silentium. In tali casi, se il Conservatore dei Registri immobiliari rifiuta l’atto del proprio ufficio, la tutela va cercata dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 113-bis disp. att. cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile in Roma, aveva subito un ordine di demolizione per opere abusive e, per effetto dell’inottemperanza, il Comune aveva disposto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale con determinazione n. 1656/1993, trascritta nei registri immobiliari. Avendo poi conseguito la certificazione di presentazione di istanza di condono straordinario, l’amministrazione aveva annullato l’atto ablatorio con determinazione n. 1888/2006, ma non aveva mai provveduto a trascrivere tale annullamento nei registri immobiliari. La scoperta della permanenza del gravame, nel 2024, aveva indotto la proprietaria a diffidare Roma Capitale e, constatata l’inerzia, a proporre ricorso ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una causa di inammissibilità del gravame, ritenendo che l’azione avverso il silenzio presupponga un obbligo di provvedere in capo alla p.a., ossia il dovere di emanare un provvedimento in esplicazione di una potestà autoritativa. Ha richiamato il principio per cui l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento espresso, ma ha precisato che il rito speciale non è un rimedio generale contro qualsiasi inerzia dell’amministrazione.
Nel caso di specie, la richiesta di trascrivere la determinazione n. 1888/2006 non integrava la sollecitazione di una potestà pubblicistica, ma una duplice attività di natura materiale o negoziale: quella dell’amministrazione di attivarsi presso la Conservatoria e quella del Conservatore di eseguire una formalità di pubblicità immobiliare. La Corte ha escluso che la posizione della ricorrente fosse analoga a quella del soggetto estraneo alla procedura che chieda la correzione di un mero errore materiale di un provvedimento a lui non destinato, come nell’ipotesi esaminata nella pronuncia n. 16489/2023 del medesimo Collegio, poiché la proprietaria era stata diretta destinataria dell’ordine di demolizione e dell’atto di acquisizione e aveva già ottenuto l’annullamento di quest’ultimo, maturato in esito a un procedimento connotato da potestà pubblicistiche. Una volta esaurito quel momento procedimentale, le attività successive a valle sono sorrette dal diritto privato e non coercibili con il rimedio del silenzio.
Quanto alla prospettata esigenza di tutela, il Tribunale ha osservato che il rifiuto del Conservatore di annotare l’annullamento a margine dell’atto di acquisto, ai sensi dell’art. 2655 cod. civ., è sindacabile dinanzi al giudice ordinario, con il procedimento previsto dall’art. 113-bis disp. att. cod. civ. e dall’art. 745 cod. proc. civ. La sentenza ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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