Cessazione materia contendere compensazione spese annullamento sanzione edilizia (TAR Emilia-Romagna n. 925 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti, realizzino pienamente l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione, permettendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso e rendendo inutile la prosecuzione del processo. La pronuncia di cessazione della materia del contendere ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa e richiede la piena soddisfazione dell’interesse azionato. In caso di cessazione, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo essere disposta l’integrale compensazione in presenza di ragioni eccezionali, mentre l’onere di rifondere il contributo unificato alla parte virtualmente vittoriosa grava sull’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, se effettivamente versato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere abusive, irrogando la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, quantificata in € 4.000,00. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento, evidenziando che la P.A. avrebbe dovuto valutare la fattibilità pratica della demolizione, considerato il pregiudizio che la rimozione delle opere avrebbe arrecato alle parti legittime dell’immobile e agli edifici confinanti.
Nelle more del giudizio, a seguito di una perizia tecnico-estimativa che escludeva la possibilità di procedere alla demolizione senza arrecare pregiudizio alle strutture legittimamente realizzate, il Comune aveva disposto l’annullamento dell’ordinanza di irrogazione della sanzione. La ricorrente aveva pertanto dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che la pretesa della ricorrente, diretta all’annullamento della sanzione pecuniaria, aveva trovato piena soddisfazione in via amministrativa, essendo stato il provvedimento annullato dall’Amministrazione. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti sopravvenuti sono idonei a determinare la cessazione solo se realizzano integralmente l’interesse sostanziale sotteso all’azione, rendendo superflua la prosecuzione del processo. Nel caso di specie, la sanzione era stata effettivamente annullata e, pertanto, la decisione ha assunto contenuto di accertamento nel merito della pretesa, con piena soddisfazione della ricorrente per effetto delle determinazioni della P.A.
In punto di spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando ragioni eccezionali nel complessivo andamento dell’annosa vicenda sostanziale e dei diversi contenziosi insorti tra le parti, anche in considerazione dell’incontroversa abusività delle opere e dell’esito degli altri giudizi. Pur compensando le spese, il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, l’onere di rifondere alla parte virtualmente vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato, grava sull’Amministrazione resistente, in coerenza con il principio della soccombenza virtuale che governa la regolamentazione delle spese nelle pronunce di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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