Responsabilità della PA per antenne di telefonia oltre i limiti elettromagnetici (TAR Campania n. 3277 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate in violazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e del relativo volume di rispetto integra il presupposto della responsabilità aquiliana degli enti che le hanno adottate. Il titolo abilitativo illegittimo radica un danno ingiusto alla salute e all’abitazione dei residenti, presunto iuris et de jure in ragione della violazione delle norme poste a presidio della popolazione e dell’ambiente. Ai fini della domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e non dalla realizzazione dell’impianto. La legittimazione passiva spetta alle amministrazioni autrici degli atti illegittimi, non ai privati che ne hanno tratto beneficio, salva l’azione di rivalsa in altra sede.
Il Fatto
I ricorrenti, abitanti in un appartamento all’ultimo piano di un edificio di Napoli, hanno agito ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile sul lastrico solare confinante. L’impianto è stato autorizzato dal Comune, previo parere favorevole della ASL e, sulla variante progettuale, dell’ARPA.
Le autorizzazioni e i pareri erano stati annullati e dichiarati illegittimi dal TAR con sentenza n. 1091/2013 e sentenza n. 1092/2013, confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2183 del 02.11.2022. Assunta la definitività di tali pronunce, i ricorrenti hanno notificato il ricorso risarcitorio nei confronti del Comune, della ASL, dell’ARPA e delle società beneficiarie degli atti annullati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di tardività e prescrizione. Rileva che i ricorrenti hanno rispettato il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato previsto dall’art. 30, comma quinto, c.p.a. e che la domanda di annullamento integra causa di interruzione della prescrizione, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9040/2008.
Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale distingue la posizione delle amministrazioni da quella delle società private. Le pronunce di annullamento hanno colpito atti posti in essere dagli enti pubblici, unici autori delle illegittimità. La notifica alle società è stata effettuata per esigenze di integrità del contraddittorio, non per ottenerne la condanna, restando ferma la possibilità di azioni di rivalsa in altra sede. Il TAR esclude altresì la violazione del ne bis in idem, essendo pendenti in sede civile i giudizi verso i privati.
Nel merito, il Collegio esclude ogni automatismo risarcitorio. La pretesa si fonda sull’accertata illegittimità delle autorizzazioni e sulla violazione del volume di rispetto: le antenne erano collocate a una distanza inferiore a quella prescritta, con irraggiamento delle abitazioni a valori superiori ai limiti di legge. Le amministrazioni, soccombenti nei giudizi di merito, avevano l’obbligo di apprezzare tali circostanze.
La responsabilità delle amministrazioni è ricondotta alla colpa grave, correlata alla palese violazione delle norme a tutela della salute e alla compressione di diritti fondamentali, in presenza di alternative possibili. Il nesso di causalità è provato per via presuntiva secondo la regola del più probabile che non. Il TAR ritiene però indimostrati, per difetto di prova, i danni patrimoniali: svalutazione dell’immobile, danneggiamento di elettrodomestici, indebito asservimento e perdita di chance professionale.
Accoglie quindi la domanda di danno non patrimoniale nei termini di motivazione, condannando in solido le amministrazioni al pagamento delle somme liquidate in favore di ciascun ricorrente, iure proprio o iure hereditatis, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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