Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 2756 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo può nominare fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condannare l’Amministrazione alla penalità di mora commisurata agli interessi legali, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, sentenza n. 1677/2025, pubblicata l’11.04.2025, con cui il Ministero è stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 30.07.2025 ed è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero abbia dato esecuzione al giudicato, essendosi costituito solo formalmente.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale accoglie altresì la richiesta di penalità di mora, in conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e resta dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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