Accoglienza SAI doverosa per il richiedente vulnerabile: potere-dovere del Ministero (TAR Campania n. 2207 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accoglienza del richiedente protezione internazionale che versi in condizioni di particolare vulnerabilità impone all’Amministrazione di adottare misure specifiche e adeguate, da individuarsi nell’ambito della rete SAI. L’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 142/2015, letto in combinato disposto con l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 142/2015, non configura una mera facoltà, ma un vero e proprio potere-dovere funzionalizzato all’inserimento del soggetto fragile nel sistema di accoglienza e integrazione. La discrezionalità amministrativa residua esclusivamente sul quomodo, ovvero sull’individuazione della struttura più idonea, restando vincolato l’an del potere. La perdurante collocazione in un CAS manifestamente inidoneo integra violazione dei diritti fondamentali tutelati dagli art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 3 CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia nel giugno 2018, ha ottenuto nel febbraio 2025 il riconoscimento della protezione internazionale e, nel marzo 2025, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Affetto da disturbi e disarmonie comportamentali incompatibili con la permanenza nei centri di accoglienza straordinaria, ha visto la propria condizione di vulnerabilità documentata da plurime relazioni mediche, trasmesse anche alla Prefettura.
Il gestore del CAS ha inoltrato richiesta di trasferimento al Servizio Centrale SAI. La Prefettura ha annullato l’inserimento nel circuito SAI e, in data 11.09.2025, il Servizio Centrale ha negato l’accoglienza, rilevando il riscontro negativo di tutti i progetti interpellati. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’inserimento in una struttura adeguata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di derivazione europea. La Direttiva 2013/33/UE impone condizioni materiali di accoglienza adeguate e la considerazione della situazione specifica delle persone vulnerabili. Il d.lgs. n. 142/2015 elenca tra costoro i disabili e le persone affette da gravi malattie, destinatarie di misure specifiche.
La norma centrale è l’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dalla legge n. 50/2023. Letta insieme all’art. 17, essa non attribuisce all’Amministrazione una semplice facoltà, ma un munus funzionale all’inserimento del soggetto fragile nella rete SAI. Quest’ultima è l’unica deputata a fornire servizi integrati e personalizzati: supporto psico-socio-sanitario, mediazione, strutture prive di barriere architettoniche.
Ne discende che i margini di discrezionalità organizzatoria riguardano soltanto il quomodo, ovvero l’individuazione della struttura più idonea. L’an del potere è necessitato e configura un potere-dovere. Nel caso concreto, la condizione di estrema vulnerabilità è stata ampiamente documentata e pacificamente riconosciuta dalla stessa difesa erariale; le relazioni attestano l’incompatibilità con la permanenza in un CAS, privo di assistenza psichiatrica e di personale qualificato.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso in un precedente cautelare, secondo cui le acclarate condizioni di fragilità implicano l’adozione delle speciali misure di cui agli artt. 9, comma 1-bis, e 17 d.lgs. n. 142/2015. La perdurante assegnazione a un CAS inidoneo, a fronte di reiterati solleciti rimasti privi di riscontro, si palesa illegittima. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e ordine al Ministero di inserire il ricorrente nella rete SAI entro trenta giorni. Viste le pregresse inadempienze, il Collegio nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., con spese di lite compensate.
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Nota della Redazione
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