Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1902 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non vi si sia conformata. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, legittima la declaratoria dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione. Il giudice amministrativo può nominare sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e condannare l’amministrazione al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali e fissandone il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto, per preservarne la funzione compulsoria ed evitare locupletazioni inique.
Il Fatto
Un docente di ruolo delle istituzioni scolastiche agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo, con condanna dell’amministrazione a erogare la prestazione.
Espone il ricorrente che la sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed è stata notificata all’amministrazione in data 26.6.2025 per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere. Il ricorso è trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione, riconducendola allo schema dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Sul piano processuale, il Tribunale verifica il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello previsto dall’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28.11.2016.
In accoglimento della domanda, nomina sin da ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale accoglie infine la domanda di astreinte. La misura è calcolata nella misura degli interessi legali, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere in via concorrente con il commissario. Il limite massimo è fissato nel 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la penalità perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.200,00, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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