Carta docenti e ottemperanza del giudice del lavoro con commissario ad acta (TAR Campania n. 1352 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ove sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 comporta l’ordine di adempimento entro un termine assegnato. La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittima causa di impedimento, sicché la nomina del commissario ad acta è giustificata sin da subito per assicurare l’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per due annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del buono elettronico di euro 1.000,00 complessivi, oltre spese e accessori.
La sentenza era passata in giudicato e notificata per l’esecuzione, ma l’amministrazione non vi aveva dato seguito. Di qui il ricorso al giudice amministrativo, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare la prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Tribunale verifica anzitutto il rispetto dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., oltre al termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate verso le amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova da depositare in via telematica.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché, decorso inutilmente il termine, ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione ridotta del cinquanta per cento in ragione della natura seriale del ricorso e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.