Acquisizione sanante: indennità per occupazione senza titolo sorge con il decreto ex art. 42-bis (Cass. civ. Sez. 1 n. 24176 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, comprensivo dell’interesse del 5% annuo per l’occupazione senza titolo, ha natura unitariamente indennitaria. Il diritto alla corresponsione di tale indennizzo sorge solo con l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, che deve contenerne la liquidazione; da tale momento decorre il termine prescrizionale. L’effetto ablativo del decreto di acquisizione, una volta integrata la condizione sospensiva del pagamento o deposito delle somme, retroagisce alla data del decreto stesso, sicché l’occupazione illegittima cessa a tale data e l’indennità per l’occupazione sine titulo non è dovuta per il periodo successivo.
Il Fatto
Il Comune di Montemurlo, con decreti adottati tra il 2012 e il 2013 ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, ha acquisito al proprio patrimonio alcuni immobili di proprietà della società Parugiano s.r.l., già destinati a cava e poi a discarica comunale, occupati sin dal 1980. La società ha proposto opposizione avverso i decreti, chiedendo la determinazione giudiziale degli indennizzi dovuti per l’acquisizione e per l’occupazione senza titolo. La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, ha accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, ritenendo prescritto il diritto all’indennità per l’occupazione senza titolo per il periodo 1980-1985, in quanto sorto sin dall’inizio dell’illecito aquiliano. Ha altresì escluso il diritto all’indennità per il periodo successivo al decreto di acquisizione. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 42-bis in relazione alla decorrenza della prescrizione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15283/2016, la Corte ribadisce che l’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, menzionato al comma 3 dell’art. 42-bis, non costituisce un autonomo risarcimento del danno, ma è una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1. Tale indennizzo ha natura unitaria e il diritto a percepirlo sorge solo con l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, che deve contenerne la liquidazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto all’indennità per l’occupazione sine titulo non può decorrere dall’inizio del comportamento illecito della pubblica amministrazione, ma unicamente dal momento in cui il diritto stesso diviene azionabile, ossia con l’emanazione del decreto ex art. 42-bis. La Corte di merito ha quindi errato nell’individuare il dies a quo della prescrizione nel 1980, anziché nel 2012, data del decreto di acquisizione.
Quanto alla richiesta di liquidazione dell’indennità per il periodo successivo al decreto di acquisizione, la Corte rigetta i motivi avversi. La Cassazione chiarisce che il comma 4 dell’art. 42-bis, nel subordinare l’effetto ablativo al pagamento o deposito delle somme, prefigura una condizione sospensiva legale, il cui avveramento produce effetti retroattivi ex art. 1360 c.c. L’effetto traslativo del decreto, una volta integrata la condizione, retroagisce alla data dell’acquisizione sanante, cosicché l’occupazione illegittima cessa in tale momento. L’indennità per l’occupazione senza titolo non è dunque dovuta per il periodo successivo alla data del decreto, indipendentemente dal momento in cui avvenga il pagamento o il deposito.
La Corte rigetta altresì i motivi relativi alla violazione del giudicato e alla motivazione apparente, ritenendo la pronuncia del giudice di rinvio conforme ai principi enunciati, ad eccezione del punto relativo alla prescrizione. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per la rideterminazione dell’indennizzo, previa declaratoria di infondatezza dell’eccezione di prescrizione per il periodo 1980-1985.
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