Questione di costituzionalità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Cass. civ. Sez. III n. 4944/2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, Sezione III civile, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, quando la sentenza penale è impugnata per i soli interessi civili, la sezione penale, dopo aver verificato la non inammissibilità del ricorso, rinvii per la prosecuzione alla sezione civile. La disposizione è sospettata di violare gli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione EDU, per i profili dell’immutabilità del giudice, della ragionevolezza e della durata del processo, del giudice naturale e della presunzione di innocenza.
Il Fatto
Una parte civile, costituita in giudizio in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, ha proposto appello ai sensi dell’art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di proscioglimento. La Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, lett. b), c.p.p. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione. La Quinta Sezione Penale, ritenuto il ricorso non inammissibile, ha disposto il rinvio alla Sezione Civile per la prosecuzione, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. La Sezione Civile, investita del ricorso, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato la rilevanza della questione, osservando che la sezione penale ha ritenuto applicabile l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. a una fattispecie in cui l’impugnazione, pur proposta ai soli effetti civili, poneva esclusivamente questioni processualpenalistiche (violazione dei termini per l’impugnazione). La sezione civile, ricevuto il rinvio, si è trovata investita di una cognizione rescindente su vizi denunciabili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., che normalmente non rientrano nella sua competenza.
La Corte ha quindi esposto i profili di sospetta illegittimità costituzionale della norma. In primo luogo, ha rilevato la violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 25 Cost.), poiché la parte ricorrente non può sapere in anticipo se il suo ricorso sarà deciso dalla sezione penale o da quella civile, dipendendo ciò dalla presenza di eventuali impugnazioni del pubblico ministero sui capi penali. In secondo luogo, ha evidenziato la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), osservando che la norma affida alla sezione civile il sindacato su vizi tipicamente penali (nullità, inutilizzabilità, vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p.), per i quali la sezione civile non possiede la specifica competenza, mentre la sezione penale, che pure è competente a valutare la non inammissibilità, è spogliata del potere di conoscere del merito del ricorso.
La Corte ha poi rilevato la violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), poiché la norma prevede una duplice fase di giudizio – prima la valutazione di non inammissibilità davanti alla sezione penale, poi la cognizione rescindente davanti alla sezione civile – che allunga i tempi del processo senza un’adeguata giustificazione. Ha inoltre rilevato la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), in quanto l’ambito di operatività della norma è incerto, specialmente in relazione al ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, e la sezione penale, con una statuizione non impugnabile, decide sulla trasmigrazione del giudizio, senza che la sezione civile possa rimettere la questione alla sezione penale.
La Corte ha infine rilevato la possibile violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU (diritto di difesa e giusto processo), nonché dell’art. 117 Cost. in relazione alla presunzione di innocenza e al principio del favor rei. Ha osservato che la norma, affidando alla sezione civile il compito di valutare la sussistenza di vizi penali, espone la parte civile a una tutela meno effettiva e, con riferimento alla posizione dell’imputato, potrebbe consentire che il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria, effettui un accertamento dell’illecito civile senza il rispetto delle garanzie proprie del processo penale, in potenziale conflitto con la presunzione di innocenza.
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