Conguagli di riordino fondiario: alle Sezioni Unite la giurisdizione (Cass. civ. n. 7792/2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto i conguagli dovuti dai consorziati a seguito di un piano di riordino fondiario non risulta specificamente affrontata dalle Sezioni Unite. Tali conguagli devono essere distinti dai contributi consortili di bonifica, dei quali è consolidata la natura tributaria. Quando manca una precedente regola finale di riparto della giurisdizione delle Sezioni Unite e la questione non appare di piana soluzione, la sezione semplice non può definirla sulla base dell’art. 374, primo comma, c.p.c. e può rimettere la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il Fatto
Alcuni contribuenti impugnavano una cartella di pagamento relativa a oneri richiesti da un Consorzio di bonifica. La pretesa derivava da conguagli collegati a piani di riordino fondiario. Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello, dove era respinta anche l’eccezione del Consorzio relativa al difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione sostenendo che i conguagli non avessero natura tributaria. Secondo la sua prospettazione, essi costituivano un corrispettivo o indennizzo patrimoniale collegato alla differenza di valore dei terreni prima e dopo il riordino fondiario, e non una contribuzione imposta per finanziare l’attività istituzionale del Consorzio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione individua preliminarmente l’esatta questione sottoposta al suo esame. Non si tratta dei normali contributi consortili destinati a finanziare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica, ma dei conguagli conseguenti a un piano di riordino fondiario, finalizzato alla ricomposizione delle proprietà frammentate. Secondo il Consorzio, questi importi sarebbero diretti esclusivamente a riequilibrare le differenze patrimoniali derivanti dall’assegnazione dei terreni conseguente al riordino.
La Corte distingue quindi tale fattispecie dalla consolidata disciplina dei contributi di bonifica. Per questi ultimi la giurisprudenza riconosce natura di prestazioni patrimoniali pubblicistiche appartenenti alla categoria dei tributi, fondate sul potere impositivo del Consorzio e sul beneficio arrecato dall’attività di bonifica agli immobili compresi nel relativo comprensorio. Il beneficio non configura un rapporto sinallagmatico, ma costituisce il presupposto della contribuzione destinata al finanziamento dell’attività consortile.
Il Collegio rileva tuttavia che le Sezioni Unite hanno già affrontato il riparto di giurisdizione con riferimento ai veri e propri contributi consortili e ad altre tipologie di rapporti economici dei Consorzi, ma non hanno specificamente esaminato la natura dei conguagli derivanti dal riordino fondiario. Neppure i precedenti relativi al criterio del petitum sostanziale consentono, secondo l’ordinanza, di risolvere agevolmente la questione.
La decisione assume pertanto carattere esclusivamente interlocutorio. La Sezione tributaria non stabilisce se i conguagli abbiano natura tributaria, patrimoniale o indennitaria e non individua il giudice munito di giurisdizione. Rilevata l’assenza di una precedente decisione delle Sezioni Unite sulla specifica regola di riparto e la non agevole soluzione del problema, rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla legittimazione passiva e alla prescrizione.
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