Ritardo all’udienza: i disservizi del trasporto non integrano impedimento legittimo (Cass. pen. n. 11160/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo determinato da disservizi del mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere l’ufficio giudiziario non integra, di per sé, un legittimo impedimento a comparire. Chi intende partecipare all’udienza deve organizzare il viaggio con un anticipo adeguato a fronteggiare eventuali inconvenienti prevedibili, in funzione dell’ordinato svolgimento del processo. Quando l’indagato giunga dopo la chiusura del verbale, ma questo venga riaperto al suo arrivo e l’interessato non chieda di rendere dichiarazioni, non è configurabile una compressione del diritto di partecipazione fondata sul solo ritardo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame confermava l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. L’aggravamento era stato disposto dopo l’ulteriore invio di messaggi ingiuriosi e minatori, in violazione delle prescrizioni già imposte.
La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che all’indagato non fosse stato consentito di rappresentare una diversa ricostruzione dei fatti. Egli aveva chiesto di partecipare personalmente all’udienza, ma il mezzo pubblico utilizzato per raggiungere il Tribunale aveva accumulato ritardo. Secondo il ricorrente, sarebbe stato necessario concedere un breve rinvio per consentirgli di intervenire e rendere dichiarazioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso muovendo anzitutto dall’esame diretto del verbale d’udienza. Essendo stato dedotto un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali. Dal verbale risultava che l’indagato era arrivato dopo l’inizio dell’udienza e dopo la chiusura del verbale, ma che quest’ultimo era stato riaperto al suo arrivo. Non risultava, tuttavia, che l’interessato avesse chiesto di rendere dichiarazioni.
La Corte rileva inoltre che il difensore non era presente nel corso dell’udienza e che nessuno aveva rappresentato al Collegio il ritardo dell’indagato o formulato una richiesta di rinvio ad horas. Viene quindi meno il presupposto fattuale della censura secondo cui il Tribunale avrebbe impedito all’interessato di partecipare o di esporre le proprie ragioni.
Sul piano generale, la Cassazione ribadisce che i disservizi del sistema di trasporto non determinano automaticamente un legittimo impedimento. Chi deve partecipare a un’udienza ha l’onere di organizzare lo spostamento con anticipo sufficiente a neutralizzare eventuali ritardi o inconvenienti del mezzo prescelto. Tale criterio risponde all’esigenza di assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti.
La Corte aggiunge che il ricorso non chiariva neppure quali specifiche dichiarazioni l’indagato avrebbe potuto rendere per contrastare gli elementi posti a fondamento dell’aggravamento cautelare, relativi alla prosecuzione dei messaggi ingiuriosi e minatori nonostante il divieto di avvicinamento. In assenza sia di una concreta lesione del diritto di partecipazione sia dell’indicazione delle ragioni difensive rimaste inesposte, il ricorso viene rigettato.
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