Esito negativo della messa alla prova e impugnazione (Cass. pen. n. 12264/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, l’ordinanza con cui il giudice, all’esito del periodo di prova, ne accerta l’esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso, ai sensi dell’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso, tuttavia, deve essere specifico e non può limitarsi a contestare la valutazione di merito operata dal giudice, sollecitando una diversa lettura degli elementi probatori, atteso che il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della coerenza logica della motivazione. L’accertamento dell’inadempimento del programma di messa alla prova, quale elemento oggettivo, può legittimamente fondarsi sulla mancata dimostrazione dello svolgimento del monte ore di lavoro di pubblica utilità previsto, anche in presenza di certificazioni rilasciate dall’ente affidatario, quando il giudice ritenga tali certificazioni non sufficienti a provare l’effettivo adempimento, e le eventuali negligenze di terzi o dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna non esonerano l’imputato dall’onere di dimostrare il proprio adempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 20 novembre 2025, ha dichiarato l’esito negativo della messa alla prova concessa all’imputato in relazione al delitto di furto, disponendo la ripresa del procedimento. Il giudice ha ritenuto che l’imputato non si fosse reso parte attiva nel rispetto del programma di prova sottoscritto, non avendo fornito alcuna dimostrazione dell’effettivo svolgimento del monte ore di lavoro di pubblica utilità previsto.
Avverso tale ordinanza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che le gravi negligenze dell’associazione affidataria (che non aveva istituito il registro delle ore di lavoro) e dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (che non aveva vigilato sull’istituzione del registro) erano state fatte ricadere sull’imputato, e che il certificato di svolgimento del lavoro, comunque rilasciato dall’associazione, avrebbe dovuto essere considerato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente osservato che, mentre l’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l’ordinanza di revoca della sospensione, nulla è stabilito per l’ordinanza che, all’esito del periodo di prova, ne accerta l’esito negativo ai sensi dell’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale ultima ordinanza sia comunque impugnabile per violazione di legge, in quanto incide sulla libertà personale e sulla prosecuzione del procedimento, richiamando il principio secondo cui, in tema di messa alla prova, l’ordinanza che dichiara l’esito negativo del programma è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge, ma il ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti (Sez. 4, n. 28019 del 2024).
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente non avesse assolto a tale onere. La motivazione del Tribunale era logica e coerente, avendo correttamente valorizzato l’elemento oggettivo dell’inadempimento, costituito dalla mancata dimostrazione dello svolgimento del monte ore di lavoro di pubblica utilità. Le eventuali negligenze dell’associazione affidataria o dell’UEPE non esoneravano l’imputato dall’onere di provare il proprio adempimento, né il certificato rilasciato dall’associazione era di per sé sufficiente a comprovare l’effettivo svolgimento delle ore di lavoro, quando il giudice aveva ritenuto non adeguata la documentazione prodotta. La doglianza difensiva si risolveva, pertanto, in una contestazione della valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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