La delimitazione del demanio marittimo è mero accertamento disapplicabile dal giudice ordinario (Cass. civ. n. 5336 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. costituisce la proiezione specifica dell’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 cod. civ. e si conclude con un atto di mero accertamento, privo di discrezionalità, dei confini del demanio rispetto alle proprietà private. Il privato che contesti la demanialità del bene può quindi adire il giudice ordinario, il quale è abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo. Le eventuali carenze dell’istruttoria amministrativa possono essere supplite dal giudice mediante una consulenza tecnica d’ufficio, il cui apprezzamento è riservato al merito e non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni nella Laguna di Caleri, oppose il verbale di delimitazione di aree demaniali marittime approvato dalla Direzione Marittima, attivato ex art. 32 cod. nav. dalla Capitaneria di Porto su sollecitazione dell’Agenzia del Demanio. Dopo il declinatorio del T.A.R. e la conferma della giurisdizione ordinaria da parte del Consiglio di Stato, la società impugnò gli atti dinanzi al Tribunale, chiedendo l’accertamento della natura privata delle aree e il risarcimento dei danni. Il Tribunale, espletata una c.t.u., dichiarò la demanialità dei beni e accolse la domanda riconvenzionale di rilascio. La Corte d’appello di Venezia respinse il gravame, dichiarando inammissibile la domanda di equo indennizzo e ritenendo irrilevanti le dedotte irregolarità del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, qualificandolo come atto di mero accertamento dei confini, privo di discrezionalità e suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario (Sez. 1, n. 14048 del 2021; Sez. 2, n. 10817 del 2009). Su tale base, ha ritenuto infondata la prima censura, osservando che il giudice di merito ha correttamente supplito alle asserite carenze dell’istruttoria amministrativa mediante una c.t.u. svolta nel contraddittorio tra le parti, senza che la ricorrente avesse formulato specifiche contestazioni sull’elaborato.
La seconda doglianza, concernente la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, è stata dichiarata inammissibile. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., e la sentenza impugnata si colloca al di sopra di tale soglia, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla sentenza CEDU del 2012 e alla non diretta applicabilità della Convenzione nell’ordinamento interno.
La terza censura, volta a contestare la valutazione delle risultanze della c.t.u., è stata parimenti ritenuta inammissibile, risolvendosi in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio, inclusa la consulenza tecnica “percipiente”, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. U., n. 24148 del 2013; Sez. U., n. 20867 del 2020).
Infine, la quarta doglianza, riguardante la domanda di equo indennizzo, è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., avendo la ricorrente omesso di trascrivere le richieste formulate nell’atto di citazione, impedendo così alla Corte di verificare la tempestività della domanda. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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