La pendenza del procedimento penale non osta alla revoca del permesso di soggiorno quando la pericolosità sociale è desumibile aliunde (TAR Sardegna n. 265 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno non richiede necessariamente una sentenza penale di condanna passata in giudicato. La pendenza di un procedimento penale non è ostativa alla revoca quando la pericolosità sociale dello straniero sia desumibile aliunde, ossia da elementi fattuali obiettivi e non contestabili. Il provvedimento di revoca deve fondarsi su una valutazione concreta e autonoma della pericolosità sociale, non limitandosi a richiamare l’esistenza del procedimento penale. Nella comparazione tra l’interesse privato al rilascio del titolo e l’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato prevale quest’ultimo in presenza di fatti gravi e attuali. L’arresto in flagranza di reato, accompagnato dal possesso di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, costituisce circostanza fattuale idonea a fondare il giudizio di pericolosità.
Il Fatto
Un cittadino straniero, presente in Italia dal 2015, impugnava dinanzi al TAR Sardegna il decreto del Questore di Cagliari che aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un arresto in flagranza di reato, avvenuto presso l’aeroporto di arrivo, dove il ricorrente era stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all’interno del bagaglio.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto, previa sospensione dell’efficacia, contestando in via cautelare la legittimità della revoca. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo motivo di ricorso, il TAR ha ritenuto che non meriti positiva valutazione la tesi secondo cui la revoca sarebbe illegittima per la mancanza di una sentenza penale di condanna. La pendenza del procedimento penale non è ostativa alla revoca del permesso di soggiorno quando la pericolosità sociale dello straniero sia desumibile aliunde, da circostanze fattuali obiettive e non contestabili. Nel caso di specie, l’arresto in flagranza per il possesso di sostanza stupefacente occultata costituiva un dato fattuale non negabile, idoneo a fondare il giudizio di pericolosità.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non si era limitato a richiamare il mero dato del procedimento penale pendente, ma aveva operato una valutazione autonoma e concreta sulla pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando le circostanze del fatto. Tale valutazione risulta coerente con la finalità preventiva della misura di polizia, che non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
In sede di bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato rispetto all’interesse del ricorrente alla conservazione del titolo di soggiorno, considerata la gravità dei fatti e la loro attualità. Sulla base di tali argomentazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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