Termine di impugnazione e natura confermativa dell’atto di nomina successivo alla scadenza (TAR Sardegna n. 1073 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività il ricorso avverso la deliberazione con cui l’amministrazione nomina il nuovo Collegio dei revisori dei conti di un ente pubblico, qualora tale atto rivesta natura confermativa e si limiti a dare esecuzione a una precedente determinazione che ha già fissato, in via univoca e definitiva, la scadenza del mandato dell’organo cessato. In tal caso, il termine di decadenza per l’impugnazione decorre dall’atto presupposto, pubblicato e conoscibile, e non dalla successiva delibera di nomina che ne costituisce mera conseguenza. La consapevolezza dell’interessato circa la lesività della determinazione originaria, desumibile anche da atti di contestazione stragiudiziale, conferma l’onere di tempestiva impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente era stata nominata componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’I.S.R.E. con deliberazione della Giunta regionale e conseguente decreto presidenziale del 2024, che prevedevano la cessazione dell’organo decorsi centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Il nuovo Collegio contestava tale scadenza e l’amministrazione, con deliberazione del 7 agosto 2024 e successivo decreto del 3 ottobre 2024, pubblicato nel B.U.R.A.S., ricondiceva la durata dell’incarico a quella del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, fissando la scadenza al 31 gennaio 2026.
La ricorrente, pur avendo contestato in via stragiudiziale tale determinazione con nota del febbraio 2026, impugnava solo la successiva deliberazione del 17 giugno 2026, con cui la Giunta aveva nominato il nuovo Collegio dei revisori, chiedendo l’accertamento del diritto a permanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la cessazione del Collegio dei revisori alla data del 31 gennaio 2026 era già stata univocamente stabilita dalla deliberazione n. 29/19 del 7 agosto 2024 e dal decreto presidenziale n. 123 del 3 ottobre 2024, pubblicato nel B.U.R.A.S., il cui art. 2 espressamente modificava la durata dell’incarico facendola coincidere con quella del consiglio di amministrazione dell’Istituto.
La successiva deliberazione n. 31/7 del 17 giugno 2026, pertanto, non aveva introdotto alcuna statuizione autonoma sul punto, limitandosi alla nomina del nuovo Collegio in conseguenza della scadenza di quello precedente, già definitivamente prevista dall’atto del 2024. L’atto impugnato presentava quindi natura confermativa rispetto alla determinazione originaria, che costituiva il vero provvedimento lesivo.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente era pienamente consapevole dell’arresto procedimentale determinato dagli atti del 2024, avendolo espressamente contestato con nota del 19 febbraio 2026, nella quale affermava che la scadenza dell’incarico non poteva essere quella indicata nella delibera. Tale circostanza confermava che il termine di impugnazione decorreva dalla pubblicazione del decreto del 3 ottobre 2024 e non dalla successiva delibera di nomina.
Ne consegue la manifesta tardività del ricorso, notificato il 30 giugno 2026, ampiamente oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza dell’atto lesivo. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile, compensando le spese processuali per i giusti motivi rappresentati dalla particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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