Ammissione a Medicina per gravi motivi di salute dei familiari anche ad anni successivi al primo (TAR Basilicata n. 259 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimenti di studenti universitari iscritti a corsi di laurea a numero programmato, l’art. 9 R.D. n. 1269/1938 costituisce norma eccezionale e derogatoria rispetto al sistema di programmazione degli accessi di cui alla L. n. 264/1999, non essendo quest’ultima suscettibile di interpretazione abrogativa implicita della prima. Nell’ambito oggettivo dei “gravi motivi” che giustificano il trasferimento possono rientrare anche le condizioni di salute di un familiare dello studente che necessiti di stabile assistenza, purché la situazione abbia determinato una concreta difficoltà di frequenza. L’amministrazione è pertanto tenuta a valutare nel merito la domanda di trasferimento, esaminando la documentazione sanitaria prodotta, e non può limitarsi a eccepire in astratto l’operatività del contingente programmato o la disponibilità di posti in organico.
Il Fatto
Una studentessa iscritta al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo fuori sede ha chiesto all’Università degli Studi della Basilicata il trasferimento ai sensi dell’art. 9 R.D. n. 1269/1938, allegando le condizioni di salute della madre, bisognosa di assistenza stabile e continua che la stessa studentessa dichiarava di doverle prestare, con conseguenti difficoltà nella frequenza universitaria. A fronte del silenzio sull’istanza, la ricorrente ha proposto ricorso; l’Ateneo ha successivamente adottato provvedimento di rigetto, fondato sulla natura programmata dell’accesso al corso di laurea e sulla necessità di una procedura selettiva per l’assegnazione dei posti eventualmente disponibili negli anni successivi al primo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata rileva l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’orientamento tradizionale, richiamato dall’Ateneo nel provvedimento impugnato, esclude il trasferimento fuori contingente, ritenendo la disciplina di cui alla L. n. 264/1999 prevalente sulla previsione dell’art. 9 R.D. n. 1269/1938 e subordinando l’iscrizione ad anni successivi al primo alla disponibilità di posti liberi, da assegnare tramite procedure pubbliche selettive.
Il Collegio aderisce però al più recente orientamento espresso dalla Sentenza n. 3274 del 27.4.2026 della VII Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 9 R.D. n. 1269/1938 è norma eccezionale e derogatoria rispetto al sistema programmato di accesso. Da ciò discende che un decreto ministeriale di programmazione, quale fonte di grado secondario, non può abrogare una norma di rango primario, e che la valutazione richiesta all’amministrazione è conseguentemente da condurre caso per caso, nel merito, sulla sussistenza dei presupposti per autorizzare il trasferimento per gravi motivi.
Quanto all’ambito oggettivo dei gravi motivi, il Tribunale precisa che essi possono comprendere anche le condizioni di salute di un familiare che necessita di assistenza, quando tale evenienza abbia inciso sulla regolare frequenza dello studente. Nel caso di specie, l’Università non aveva valutato la documentazione sanitaria allegata all’istanza, limitandosi a un diniego in astratto: ciò integra il vizio di difetto di istruttoria. È invece illogico affermare che il trasferimento per gravi motivi sia possibile solo in uscita, atteso che ogni trasferimento si realizza necessariamente con il passaggio da un Ateneo all’altro.
Il Tribunale assorbe il motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, e dichiara non necessarie le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea prospettate dalla ricorrente, essendo la disciplina primaria applicabile. L’atto di motivi aggiunti è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.