Revoca della patente e valutazione discrezionale del Prefetto dopo misura di prevenzione (TAR Calabria n. 1472 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione personale non costituisce atto dovuto ma esito di una valutazione discrezionale del Prefetto, il quale deve motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. La posizione giuridica del privato assume consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020 che ha dichiarato la parziale illegittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva la revoca automatica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto ha disposto la revoca della patente di guida di categoria “B”, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del codice della strada. Il provvedimento è stato adottato a seguito del decreto con cui il Tribunale ordinario ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni. L’amministrazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, la quale assumeva che la posizione giuridica sottesa al procedimento di revoca della patente avrebbe consistenza di diritto soggettivo, trattandosi di accertamento di una presupposta pericolosità sociale incidente sul diritto del privato a circolare liberamente. L’eccezione è stata disattesa. Il Collegio ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2020, affermando che la revoca della patente dopo l’applicazione di una misura di sicurezza personale rappresenta il frutto di una valutazione discrezionale del Prefetto, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato di fronte all’esercizio di un potere discrezionale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Con un’unica e articolata censura, il ricorrente aveva dedotto la mancanza di congrua motivazione del provvedimento, rilevando che, a seguito dell’intervento della Consulta, la revoca non può più conseguire automaticamente all’adozione di una misura di prevenzione, dovendo il Prefetto operare una valutazione discrezionale e motivata. In particolare, lamentava che l’autorità procedente non avesse considerato il percorso di recupero dalle tossicodipendenze cui si era sottoposto.
Il TAR ha invece osservato che il Prefetto ha adottato il provvedimento gravato dopo aver rimarcato che il ricorrente era stato più volte tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti e non risultava svolgere attività lavorativa, ritenendo che il ricorrente potesse essere agevolato dall’utilizzo della patente per commettere reati della stessa natura. Avuto riguardo al grave e ampio compendio degli elementi sottesi alla misura adottata, il Collegio ha ritenuto che il Prefetto abbia legittimamente esercitato il proprio potere, esprimendo un giudizio prognostico congruamente motivato in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e all’assenza dei requisiti morali richiesti per il mantenimento del titolo di guida.
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Nota della Redazione
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