Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1457 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento giurisdizionale. L’amministrazione ha l’onere di dare prova dell’adempimento della pretesa creditoria; in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Gli interessi sulla somma dovuta alla società creditrice sono regolati dal saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, mentre alle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari si applica il saggio ordinario.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni e due professionisti ottenevano dal Tribunale ordinario di Crotone un decreto ingiuntivo con il quale il Comune era condannato al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Il decreto non veniva opposto, divenendo definitivamente esecutivo, e il titolo veniva notificato all’amministrazione.
Nonostante la notifica, il Comune non provvedeva al pagamento. I creditori proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria delle parti ricorrenti, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo grava sull’amministrazione, che nel caso di specie non ha fornito alcuna prova in tal senso.
La domanda viene pertanto accolta ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., in quanto sussistono i requisiti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. Il Collegio precisa che, sulla somma dovuta alla società creditrice, gli interessi maturano al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; per le spese liquidate con distrazione in favore dei procuratori, invece, trova applicazione il saggio ordinario.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di provvedere all’esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale del comune limitrofo, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere all’esecuzione entro i successivi 90 giorni dalla richiesta delle parti ricorrenti.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate in favore dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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