Obbligo di esecuzione integrale del giudicato sulla Carta docenti (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 418 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del giudicato, non potendo limitarsi al pagamento delle sole spese processuali quando la sentenza abbia riconosciuto anche un beneficio economico. L’inerzia parziale dell’Amministrazione, che abbia adempiuto solo ad una parte dell’obbligo, legittima il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, la cui attività, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente designato, non dà diritto ad alcun compenso. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue il criterio della soccombenza, anche quando l’inadempimento non sia controverso al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, la sentenza n. 133/2025, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, tramite la c.d. “Carta docenti”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’Amministrazione, tuttavia, aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese processuali, omettendo di erogare la “sorte”, ossia il beneficio economico dovuto. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Esso è stato proposto dopo la rituale notifica della sentenza in forma esecutiva ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, con conseguente ammissibilità dell’azione. Nel merito, il giudice ha rilevato che l’Amministrazione ha eseguito solo parzialmente la sentenza, limitandosi al pagamento delle spese processuali e omettendo di erogare il beneficio economico della Carta docenti.
Il TAR ha precisato che la sentenza passata in giudicato non risulta compiutamente eseguita, poiché l’obbligo principale imposto all’Amministrazione riguardava la corresponsione del beneficio economico annuo. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente, sicché non è dovuto alcun compenso. In relazione alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione in € 500,00 oltre accessori, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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