La procura alle liti generica rende inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3313 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve pertanto indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, priva di tali indicazioni, è genericamente inidonea e non può essere equiparata alla procura apposta in calce all’atto, né la sua allegazione telematica al ricorso ne supplisce i vizi. Tale carenza non è sanabile né ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né mediante remissione in termini per errore scusabile, a seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha escluso la possibilità di regolarizzazione per i ricorsi notificati dopo tale data.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025 tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione delle spese di lite. Il Ministero si costituiva per resistere, e la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente superato l’eccezione procedimentale, ritenendo non obbligatorio l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in caso di rilievo d’ufficio, laddove il difensore della parte ricorrente non sia comparso in udienza: la disposizione mira a offrire ai procuratori la possibilità di controdedurre, alla quale essi tacitamente rinunciano non presenziando alla camera di consiglio.
Nel merito, la Sezione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su documento analogico separato e notificata telematicamente, si limitava a fare riferimento al “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n. 107/2015”, senza indicare il Tribunale amministrativo adito né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.
La Corte ha precisato che l’eccezione della procura apposta in calce al ricorso non è estensibile al caso in cui la delega sia redatta su foglio cartaceo separato e poi allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. L’equiparazione prevista dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non garantisce che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in conformità al principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva all’elaborazione del ricorso.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Ha inoltre negato la concessione dell’errore scusabile, trattandosi di istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
Il ricorso, notificato il 10 febbraio 2026, è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle peculiarità e al complessivo andamento della controversia.
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Nota della Redazione
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