Carta del docente: accolta l’ottemperanza ma niente astreintes per il contenzioso seriale (TAR Lombardia n. 2385 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non abbia dedotto di aver adempiuto. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia costituisce ragione ostativa, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., alla condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora, risultando tale misura manifestamente iniqua ove il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro e Previdenza, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per un importo annuo di € 500,00 per le annualità 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi € 1.000,00. Su tale sentenza si era formato il giudicato.
Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al dictum, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non avendo l’amministrazione dedotto alcun adempimento.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, precisando che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del medesimo e che pertanto non risulta dovuto alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha escluso l’accoglimento. La disposizione richiamata esclude l’uso delle astreintes ove risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, evenienze da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
Nel caso di specie, la nomina del commissario ad acta e la circostanza che il ritardo nell’esecuzione sia da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente hanno indotto il Collegio a ritenere la penalità di mora manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate in € 800,00, tenuto conto del limitato impegno richiesto in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.