Assegnazione della Carta docente al supplente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Veneto n. 1725 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, spettante anche per gli anni di servizio a tempo determinato, costituisce titolo per l’attivazione dello strumento e l’accredito della somma, che non può essere equiparato a voci retributive.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno scolastico di servizio prestato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 1.000,00.
Non avendo l’amministrazione provveduto spontaneamente all’esecuzione del titolo, quantomeno rispetto al capo concernente il rilascio della Carta, il ricorrente notificava la sentenza, ormai passata in giudicato, presso il domicilio digitale dell’amministrazione soccombente e, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, proponeva ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario risultava notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., e la stessa era passata in giudicato, come da certificato prodotto in giudizio.
Il Collegio ha quindi constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l’assenza di esecuzione spontanea della pronuncia da parte dell’amministrazione. Sulla base di tali presupposti, ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versando in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non essendo l’importo equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, con l’espressa precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza, liquidate secondo i valori tabellari vigenti, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
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Nota della Redazione
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