Definizione del contenzioso payback dispositivi medici per adesione al meccanismo agevolato (TAR Lazio n. 13854 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, mediante il versamento dell’importo ridotto, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso. L’avvenuto pagamento, pur in difetto degli adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, comporta la improcedibilità del ricorso, atteso che il bene della vita conseguito dal ricorrente è diverso da quello originariamente perseguito con l’azione di annullamento. E’ neutralizzata l’impugnazione sia degli atti applicativi regionali sia degli atti generali presupposti, ivi incluse le questioni di legittimità costituzionale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/2022 e l’allegato A, che le imputavano gli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché tutti gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e le intese della Conferenza Stato-Regioni. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato trasferito alla sede giurisdizionale del TAR Lazio.
La società ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022, nonché la violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza e buona amministrazione. Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente ha comunicato di aver aderito all’opzione di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione l’importo ridotto di euro 19.105,82, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha rilevato che il meccanismo di cui all’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento. Nel caso di specie tale adempimento comunicativo risultava carente, poiché l’accertamento regionale non era stato trasmesso alla segreteria del Tribunale.
La circostanza non ha tuttavia impedito al Collegio di definire il giudizio. Il versamento dell’importo in misura ridotta realizza, infatti, un assetto di interessi incompatibile con la prosecuzione del processo: il bene della vita conseguito dalla società, ossia l’estinzione del debito a condizioni agevolate, è diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dei provvedimenti impugnati dal mondo giuridico. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si impone pertanto come esito necessario della vicenda.
Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente di TAR Lazio, sez. III-quater, 7 gennaio 2026, n. 157, che ha applicato il medesimo principio in una controversia concernente il payback dei dispositivi medici. La decisione in rito ha reso assorbite tutte le censure di merito e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, che non hanno formato oggetto di scrutinio.
La complessità della materia e la natura della decisione hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
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Nota della Redazione
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