Ottemperanza e inadempimento ministeriale: è ordine al Ministero dell’Istruzione nel termine di 60 giorni (TAR Lazio n. 13479 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non provveda spontaneamente all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e non fornisca chiarimenti in ordine al proprio inadempimento è condannata a dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato dal giudice. L’accertamento dei presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non è sindacabile in tale sede. In caso di infruttuoso decorso del termine, il giudice amministrativo nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a un docente il diritto di usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della Carta elettronica del docente e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio.
A fronte del mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando la regolare intervenuta notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e riconoscendo la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. La mancata prova dell’adempimento, in applicazione del principio giurisprudenziale richiamato, ha comportato l’accoglimento della pretesa del ricorrente.
Il TAR ha precisato che in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice non sono sindacabili, essendo ormai cristallizzati nel giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato fin da subito un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a un’eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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