Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse da declaratoria di rinuncia irrituale (TAR Lazio n. 11690 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso è irrituale se non proviene dal difensore munito di procura speciale o direttamente dalla parte e se non è notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. L’irritualità della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, qualora dal comportamento processuale della parte risulti inequivoco il venir meno dell’interesse alla coltivazione della controversia. Il giudice, una volta accertata la carenza di interesse, non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione del Direttore Generale della ASL di riferimento e gli atti consequenziali, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, la Regione adottava provvedimenti integrativi e modificativi degli atti impugnati, ritenuti idonei a rimuovere ogni profilo di lesività dedotto con il ricorso principale. La società ricorrente depositava, quindi, una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la rinuncia non è rituale, difettando la procura speciale al difensore e la notifica alle altre parti costituite. Tuttavia, l’ultimo comma dell’art. 84 cod. proc. amm. consente di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte. La dichiarazione depositata risulta inequivoca nel manifestare la volontà di non coltivare ulteriormente la controversia.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dal Collegio, afferma che, in presenza di una dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in base al quale la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice.
Il Tribunale dichiara, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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