Dichiarazioni di terzi nel processo tributario: valore meramente indiziario (Cass. civ. Sez. 5 n. 1380 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione incombe sull’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi, acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno normalmente valore meramente indiziario e possono assumere i caratteri della presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. solo se confortate da altri elementi di prova. Le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, ma la questione dell’inerenza va tenuta distinta da quella dell’inesistenza o fittizietà dell’operazione, sulla quale la norma nulla prevede, valendo le regole generali in materia di onere probatorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, agente e rappresentante di prodotti farmaceutici, avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2012 e 2013, con i quali recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, spese per carburante e spese per sponsorizzazioni, ritenute non deducibili e non detraibili in quanto relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, accogliendo l’appello del contribuente, annullava integralmente gli avvisi. Avverso tale sentenza l’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la censura relativa alle spese per carburante. Ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di operazioni oggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione, anche con indizi integranti presunzione semplice, spettando poi al contribuente la rigorosa prova contraria. Ha altresì ricordato che l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’ufficio fornisca prove «certe».
Quanto alla natura delle dichiarazioni di terzi, la Corte ha condiviso l’orientamento, risalente a Cass. 20/04/2007, n. 9402, secondo cui nel processo tributario le dichiarazioni del terzo hanno per lo più valore meramente indiziario e concorrono a formare il convincimento del giudice solo se confortate da altri elementi. Esse possono rivestire i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo a una prova presuntiva idonea a fondare l’avviso di accertamento, ma solo nel concorso di particolari circostanze che nel caso di specie la CTR ha ritenuto non dedotte dall’ufficio.
Con riferimento alla censura relativa alle spese di sponsorizzazione, la Corte ha precisato che esse sono assistite dalla presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002, ma ha chiarito che tale presunzione riguarda solo il profilo dell’inerenza e non anche quello dell’effettiva esistenza dell’operazione. Nel caso di specie, la CTR non aveva omesso di esaminare la questione della fittizietà, avendo dato atto dell’esistenza dei contratti, delle fatture emesse dalle associazioni sportive dilettantistiche e degli assegni rilasciati, nonché del giudicato penale favorevole sulla contestazione della fittizietà delle operazioni.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi, non essendo chiaro quale fatto storico sarebbe stato omesso e risultando del tutto non esplicitata la rilevanza negli anni di imposta in questione di eventi riferiti ad annualità diverse. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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